Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 60 pagine
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Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS: rapporto sui risultati
Conferenze
hfbern chiede l’inserimento di un accreditamento istituzionale facoltativo.
Organi responsabili e cerchie interessate
SSIC rinvia alla sua presa di posizione sull’articolo 7 (gli NDS devono basarsi sui PQI).
ICT Formazione professionale propone di integrare il capoverso 2 come segue: «la SEFRI consulta l’oml competente».
SGI rileva che a seconda del Cantone, cambia l’autorità competente per lo SPD SSS in campo sanitario e questo potrebbe prolungare i tempi di attesa della domanda.
SwissDesignSchools chiede che venga usato il termine «Dozent» (cfr. anche art. 13).
FSIA e ASMTT approvano il fatto che le procedure di riconoscimento siano ora sancite nell’ordinanza.
Art. 17 Domanda di riconoscimento di studi postdiploma
1Gli operatori della formazione che intendono far riconoscere uno studio postdiploma basato su un programma quadro d’insegnamento devono presentare una domanda conformemente all’articolo 16.
2Se lo studio postdiploma non si basa su un programma quadro d’insegnamento, l’operatore della formazione presenta una domanda che informi sui punti di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettere b–i. Occorre inoltre dimostrare che:
a. lo studio postdiploma risponde a un bisogno comprovato;
b. lo studio postdiploma non è in conflitto con la politica in materia di formazione;
c. i contenuti del piano di formazione si orientano alle competenze necessarie per l’esercizio dell’attività professionale corrispondente;
d. il titolo previsto è chiaro, non induce in errore e si differenzia dagli altri titoli;
e. l’operatore della formazione offre nella sede prevista un ciclo di formazione riconosciuto.
3La domanda deve essere presentata all’autorità cantonale competente. Quest’ultima esprime un parere e lo trasmette insieme alla domanda alla SEFRI.
Cantoni
Come per l’articolo 10, anche qui JU e TI chiedono lo stralcio della lettera b.
TI ritiene la lettera e troppo restrittiva.
LU fa notare che alcuni SPD basati su PQI non offrono alcun ciclo di formazione SSS presso la propria sede. Dovrebbe invece essere possibile farlo (cure anestesia, cure intense e cure urgenti) e, grazie alla parificazione degli SPD con PQI e dei cicli di formazione SSS, d’ora in poi sarà così.
VD chiede che vengano precisate le vie legali per i casi in cui la SEFRI non entra nel merito di una domanda cantonale.
SO chiede di integrare il capoverso 3 come segue: «l’articolo 16 capoverso 3 vale per analogia» (cfr. parere di SO riferito al nuovo cpv. dell’art. 16).
SO solleva la problematica degli operatori della formazione con più sedi e propone di rinunciare al legame con il territorio stabilito alla lettera e. Al tempo stesso però deve essere sancita la pertinenza specialistica: «l’operatore della formazione offre un ciclo di formazione riconosciuto e pertinente». Anche FR fa notare che «sede» è troppo generico. Inoltre, le offerte di SPD impedirebbero la
presenza di un pool di specialisti o di cooperazioni con le SUP nelle immediate vicinanze.
BE rimanda alle sue osservazioni relative all’articolo 16 capoverso 2.
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