Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 60 pagine

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Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS: rapporto sui risultati

Art. 21 Verifica e scadenza del riconoscimento

1Se il programma quadro d’insegnamento viene modificato, la SEFRI verifica il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma riconosciuti che vi fanno riferimento.

2Il riconoscimento degli studi postdiploma che non sono basati su un programma quadro

d’insegnamento scade dopo sette anni.

Cantoni

L’articolo 21 è oggetto di aspre critiche da parte di numerosi Cantoni.

Pur apprezzando il fatto di essere sgravati da alcuni oneri, i Cantoni ritengono che l’articolo 21 rappresenti un passo indietro, perché riduce ai minimi termini la loro funzione di vigilanza. Non è chiaro quali aspetti formativi siano ancora sotto la loro vigilanza e l’articolo 21 non è compatibile con quanto sancito in materia di vigilanza sulle SSS all’articolo 29 capoverso 5 LFPr, se queste offrono cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione. Inoltre, ciò indebolisce il partenariato e la posizione delle SSS (AI, AR, FR, LU, JU, NE, NW, SH, VS).

Anche SG è del parere che l’articolo 21 sottragga ai Cantoni la responsabilità in materia di vigilanza e chiede che i ruoli di Confederazione e Cantoni siano disciplinati chiaramente nell’OERic-SSS.

Diversi Cantoni (LU, JU, NE, SH, VS) chiedono quindi di poter far capo a un pool di esperti alimentato dalla SEFRI per eseguire i loro compiti di vigilanza e il riconoscimento.

In conclusione, una rielaborazione quinquennale dei PQI (come per la formazione professionale di base) sarebbe più consona rispetto a una regolare verifica del riconoscimento da parte della

Confederazione (LU, JU, SH, VS).

LU vede l’articolo 21 come una violazione del principio secondo cui chi paga comanda. Anche SG, NE e VS si esprimono analogamente.

TG approva l’articolo 21, necessario a garantire la qualità. Tuttavia, ritiene che una riformulazione possa andare a vantaggio della trasparenza e della sicurezza.

TI rimanda al commento relativo all’articolo 11 e afferma che le implicazioni di questo articolo sono difficili da valutare. In generale TI vede la perdita di competenza da parte dei Cantoni legata al rafforzamento del ruolo delle oml, che tuttavia non avrebbero le competenze necessarie per quanto riguarda le esigenze pedagogiche.

AG ritiene che gli adeguamenti nei PQI non dovrebbero, di norma, rendere necessario un nuovo riconoscimento: per questo andrebbero svolte perlopiù procedure semplificate. Questo punto va precisato nel rapporto esplicativo. La verifica da parte della SEFRI potrebbe basarsi sul rapporto cantonale elaborato con frequenza triennale.

Anche LU fa notare che le modifiche al PQI, per quanto minime, potrebbero comportare un nuovo riconoscimento. L’onere dovrebbe essere ridotto al minimo, in particolare per il riconoscimento delle formazioni di nicchia come gli SPD.

JU e SH esprimono pareri simili e chiedono procedure di riconoscimento semplificate.

VD chiede lo stralcio del capoverso 2. La Confederazione dovrebbe riconoscere solamente gli SPD basati su un PQI.

FR propone di precisare cosa si intenda con «verifica del riconoscimento» e entro quali termini vada svolta.

BE approva l’articolo 21, ma chiede un capoverso 3 nel quale si sancisca l’obbligo della SEFRI di informare i Cantoni delle sue decisioni.

GE chiede di precisare il ruolo della SEFRI e dei Cantoni, così come la loro collaborazione. I processi di base vanno ridiscussi.

Ambienti economici

USC approva il capoverso 1, ma ritiene la regolamentazione onerosa e per questo chiede una procedura semplificata.

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