Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 60 pagine
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Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS: rapporto sui risultati
Art. 22 Termine per l’eliminazione delle lacune e revoca del riconoscimento
1Se un ciclo di formazione o uno studio postdiploma riconosciuto non rispetta le disposizioni della presente ordinanza o del programma quadro d’insegnamento, l’operatore della formazione deve eliminare le lacune entro un termine fissato dalla SEFRI.
2Se questo termine non è rispettato o se le lacune non vengono eliminate, la SEFRI revoca il riconoscimento. Prima di revocarlo, sente l’autorità cantonale competente.
Cantoni
Secondo FR il capoverso 2 deve precisare se si tratta della data di inizio o di fine del ciclo di formazione nei casi in cui debba essere revocato il riconoscimento.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 23 Adeguamento degli allegati
La SEFRI adegua gli allegati conformemente alle sue decisioni concernenti l’approvazione dei programmi quadro d’insegnamento.
Organi responsabili e cerchie interessate
FSIA, ASTRM e ASMTT approvano l’adeguamento automatico degli allegati.
Per quanto riguarda i titoli di diritto anteriore, ASI chiede di tornare all’OERic-SSS attualmente in vigore: il campo sanitario ha vissuto molti cambiamenti, fatto di cui occorre tener conto.
FER concorda con quanto proposto.
Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DEFR dell’11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori è abrogata.
Nessun commento.
Art. 25 Disposizioni transitorie
1I cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori rimangono
riconosciuti:
a. per due anni al massimo dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, se sono stati riconosciuti prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza del DEFR dell’11 marzo 2005
concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori.
b. per sette anni la massimo dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, se sono stati riconosciuti sula base dell’ordinanza citata alla lettera a.
2I programmi quadro d’insegnamento approvati dalla SEFRI secondo il diritto anteriore rimangono riconosciuti al massimo per cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
3I docenti che prima del 1° aprile 2005 avevano già svolto almeno cinque anni di insegnamento nell’ambito di un ciclo di formazione delle scuole specializzate superiori oppure nell’ambito dei periodi di formazione pratica corrispondenti soddisfano le esigenze di cui all’articolo 13.
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