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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine

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2. da un’autorità estera incaricata della protezione dei dati e appartenente a uno Stato che garantisce una protezione adeguata.

4Se l’Incaricato ha obiezioni riguardo alle garanzie specifiche di cui al capoverso 3 lettera b, ne informa il titolare o il responsabile del trattamento entro 30 giorni dalla ricezione delle garanzie.

5Entro sei mesi dalla ricezione della documentazione completa, l’Incaricato comunica al titolare o al responsabile del trattamento se le garanzie standardizzate di cui al capoverso 3 lettera c numero 1 o le norme vincolanti d’impresa di cui al capoverso 3 lettera d numero 1 sono approvate o no.

6Il titolare o il responsabile del trattamento che ricorre alle garanzie standardizzate di cui al capoverso 3 lettera c numero 2 ne informa l’Incaricato. Gli comunica le norme vincolanti d’impresa di cui al capoverso 3 lettera d numero 2.

7Il Consiglio federale allestisce un elenco degli Stati la cui legislazione garantisce una protezione adeguata.

Art. 6 Comunicazione di dati all’estero in casi eccezionali

In deroga all’articolo 5 capoversi 1-3 possono eccezionalmente essere comunicati dati personali all’estero se:

a. la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;

b. il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l’esecuzione di un contratto e i dati trattati concernono l’altro contraente;

c. nel caso specifico la comunicazione è indispensabile per:

1. tutelare un interesse pubblico preponderante, o

2. accertare, esercitare o far valere un diritto dinnanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa;

d. nel caso specifico la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole;

e. la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento;

f. i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile a chiunque o alle persone con un interesse degno di protezione, sempre che nel caso specifico siano soddisfatte le condizioni legali per la consultazione.

2Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali di cui al capoverso 1 lettere b-d ne informa l’Incaricato.

Art. 7 Affidamento del trattamento a un responsabile

1Il trattamento di dati personali può essere affidato a un responsabile mediante convenzione o per legge se:

a. il trattamento non è diverso da quello che il titolare stesso del trattamento avrebbe il diritto di fare;