Progetto
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine
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Art. 16 Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
1Quando il trattamento previsto può presentare un rischio elevato per la personalità e i diritti fondamentali della persona interessata, il titolare o il responsabile del trattamento effettua previamente una valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati.
2La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati descrive il trattamento previsto, i rischi per la personalità e per i diritti fondamentali della persona interessata nonché le misure previste per ridurre tali rischi.
3Il titolare o il responsabile del trattamento comunica all’Incaricato il risultato della valutazione d’impatto e le misure previste.
4Se l’Incaricato ha obiezioni in merito alle misure previste, ne informa il titolare o il responsabile del trattamento entro tre mesi dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie.
Art. 17 Notificazione di violazioni della protezione dei dati
1Il titolare del trattamento notifica senza indugio all’Incaricato qualsiasi trattamento non autorizzato di dati o la perdita di dati, a meno che la violazione non presenti verosimilmente alcun rischio per la personalità e i diritti fondamentali della persona interessata.
2Il titolare del trattamento informa inoltre la persona interessata qualora sia necessario per la protezione di quest’ultima o l’Incaricato lo esiga.
3Il titolare del trattamento può limitare o differire l’informazione alla persona interessata o rinunciarvi nei casi di cui all’articolo 14 capoversi 3 e 4.
4Il responsabile del trattamento informa senza indugio il titolare del trattamento in merito a qualsiasi trattamento non autorizzato di dati.
Art. 18 Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione
predefinita
1Fin dalla progettazione del trattamento, il titolare e il responsabile del trattamento sono tenuti ad adottare le misure appropriate per ridurre al minimo e prevenire il rischio di ledere la personalità e i diritti fondamentali della persona interessata.
2Sono inoltre tenuti a garantire, con provvedimenti appropriati, che per impostazione predefinita siano trattati soltanto i dati personali necessari per lo scopo del trattamento.
Art. 19 Altri obblighi
Il titolare e il responsabile del trattamento sono inoltre tenuti a:
a. documentare i loro trattamenti di dati personali;
b. informare i destinatari cui sono stati comunicati dati personali di qualsiasi rettifica, cancellazione o distruzione di dati personali, di qualsiasi violazione