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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine

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b. nessun obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto lo vieta.

2Il titolare del trattamento deve in particolare assicurare che il responsabile del trattamento sia in grado di garantire la sicurezza dei dati e i diritti della persona interessata. Il Consiglio federale precisa gli ulteriori obblighi del responsabile del trattamento.

3Il responsabile del trattamento può affidare il trattamento a un terzo soltanto previo accordo scritto del titolare del trattamento.

4Il responsabile del trattamento può far valere gli stessi motivi giustificativi del titolare del trattamento.

Art. 8 Raccomandazioni di buona prassi

1L’Incaricato elabora raccomandazioni di buona prassi che precisano le disposizioni sulla protezione dei dati. Coinvolge le cerchie interessate e tiene conto delle specificità dei singoli settori interessati nonché del bisogno di tutela delle persone vulnerabili.

2I titolari del trattamento e le cerchie interessate possono completare le raccomandazioni di buona prassi dell’Incaricato o elaborare raccomandazioni proprie. Possono sottoporle all’Incaricato per approvazione. Se le raccomandazioni sono conformi alle disposizioni sulla protezione dei dati, l’Incaricato le approva.

3L’Incaricato pubblica le raccomandazioni di buona prassi che ha elaborato o approvato.

Art. 9 Rispetto delle raccomandazioni di buona prassi

1Il titolare del trattamento che osserva le raccomandazioni di buona prassi rispetta le disposizioni sulla protezione dei dati concretizzate da dette raccomandazioni.

2Le disposizioni sulla protezione dei dati possono anche essere rispettate in maniera diversa da quella prevista dalle raccomandazioni di buona prassi.

Art. 10 Certificazione

1Il titolare e il responsabile del trattamento possono sottoporre il loro trattamento di dati a una valutazione da parte di organismi di certificazione riconosciuti e indipendenti.

2Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale.

Art. 11 Sicurezza dei dati personali

1Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono la sicurezza dei dati personali. I dati devono essere protetti contro il trattamento non autorizzato o la perdita, mediante provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati.