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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine

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registrati, la persona interessata deve essere informata al momento della loro prima comunicazione a terzi.

Art. 14 Eccezioni all’obbligo di informare e limitazioni

1L’obbligo di informare di cui all’articolo 13 decade se la persona interessata dispone già delle pertinenti informazioni.

2Qualora i dati non siano raccolti presso la persona interessata, l’obbligo di informare decade se:

a. la registrazione o la comunicazione dei dati è espressamente prevista dalla legge; oppure

b. l’informazione non è possibile o esige mezzi sproporzionati.

3Il titolare del trattamento può limitare o differire la comunicazione delle informazioni o rinunciarvi, se:

a. una legge in senso formale lo prevede; o

b. interessi preponderanti di un terzo lo esigono.

4È inoltre possibile limitare o differire la comunicazione delle informazioni o rinunciarvi:

a. nel caso in cui il titolare del trattamento è una persona privata: se lo esigono i suoi interessi preponderanti e non comunica i dati a un terzo;

b. nel caso in cui il titolare del trattamento è un organo federale:

1. se un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, lo esige; oppure

2. se la comunicazione delle informazioni rischia di compromettere un’indagine, un’istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario.

5Appena cessa il motivo per limitare o differire la comunicazione dell’informazione o rinunciarvi, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare le informazioni, a meno che ciò sia impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

Art. 15 Obbligo di informare e sentire la persona interessata in caso di

decisione individuale automatizzata

1Il titolare del trattamento informa la persona interessata nel caso di una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato e che abbia per lei effetti giuridici o ripercussioni notevoli.

2Dà alla persona interessata la possibilità di esprimersi in merito alla decisione individuale automatizzata e ai dati personali trattati.

3L’obbligo di informare e sentire la persona interessata non si applica se la decisione individuale automatizzata è prevista dalla legge.