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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine
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della protezione dei dati nonché di qualsiasi limitazione di trattamento secondo gli articoli 25 capoverso 2 o 34 capoverso 2, a meno che ciò sia impossibile o esiga mezzi sproporzionati.
Sezione 4: Diritti della persona interessata
Art. 20 Diritto d’accesso
1Chiunque può domandare gratuitamente al titolare del trattamento se dati personali che la concernono sono trattati.
2La persona interessata riceve le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente di dati. In ogni caso riceve le informazioni seguenti:
a. l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
b. i dati personali trattati;
c. lo scopo del trattamento;
d. la durata di conservazione dei dati o, qualora ciò non sia possibile, i criteri per stabilire la durata;
e. l’esistenza di una decisione individuale automatizzata;
f. le informazioni disponibili sull’origine dei dati personali;
g. se del caso, le informazioni di cui all’articolo 13 capoversi 3 e 4.
3In caso di decisione basata su un trattamento di dati, in particolare una decisione individuale automatizzata, la persona interessata riceve informazioni sul risultato di tale decisione, sul processo che vi ha condotto e sulle sue conseguenze.
4I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un medico da essa designato.
5Il titolare del trattamento che fa trattare i dati da un responsabile del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste. Tale obbligo incombe tuttavia al responsabile del trattamento se egli non comunica l’identità del titolare del trattamento o se quest’ultimo non ha domicilio in Svizzera.
6Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d’accesso.
Art. 21 Restrizione del diritto d’accesso
1Il titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni per i motivi previsti all’articolo 14 capoversi 3 e 4.
2Il titolare del trattamento indica il motivo per cui rifiuta, limita o differisce la comunicazione delle informazioni. Nel caso in cui il titolare sia un organo federale, esso non è tenuto a indicare il motivo se ciò può pregiudicare gli interessi di cui all’articolo 14 capoverso 4 lettera b.