Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

8.3.4 Legge federale del 3 ottobre 1975151 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale

Al fine di trasporre le esigenze della direttiva (UE) 2016/680 è necessario introdurre nella legge relativa al Trattato un rinvio agli articoli 11b-11d e 11g-11i AP-AIMP (art. 9a).

L’articolo 11e AP-AIMP non è applicabile poiché instaura la parità di trattamento soltanto per le autorità Schengen e le autorità penali svizzere in materia di protezione dei dati. Come l’articolo 7 capoverso 3 della legge relativa al Trattato, l’articolo 9a fa salve le disposizioni del trattato del 25 maggio 1973152 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale.

8.3.5 Legge federale del 7 ottobre 1994153 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC)

Art. 13 cpv. 2

Al fine di attuare le esigenze della direttiva (UE) 2016/680 è necessario adeguare

l’articolo 13 capoverso 2 introducendovi un rinvio agli articoli 349a-349i AP-CPP.

8.3.6 Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

Art. 7 cpv. 2

Il capoverso 2 fa salvo pure il nuovo articolo 8bis.

Art. 8 cpv. 2-6 e 8

Questo articolo deve essere modificato poiché in virtù dell’AP-LPD l’Incaricato non emana più raccomandazioni può aprire un’inchiesta ai sensi dell’articolo 41 AP-LPD e se del caso ordinare misure amministrative in virtù degli articoli 42 e 43.

Il capoverso 2 è modificato dal punto di vista redazionale.

La seconda alternativa del primo periodo del capoverso 3 è modificata in quanto il sintagma «che ha inviato a fedpol una raccomandazione ai sensi dell’articolo 27 LPD affinché tali errori vengano corretti» è sostituito da «che ha aperto un’inchiesta conformemente all’articolo 41 LPD». Visto che gli articoli 42 e 43 AP-LPD conferiscono all’Incaricato competenze decisionali, l’intervento del Tribunale amministrativo federale previsto dall’ultimo periodo del capoverso 3 e al capoverso 5 della LSIP vigente può essere soppresso.

Il capoverso 4 può essere abrogato. Il rinvio all’articolo 41 AP-LPD è sufficiente.

L’inchiesta dell’Incaricato può sfociare in una decisione (art. 43 AP-LPD) che fedpol può impugnare (cpv. 5).

Il capoverso 6 è modificato dal punto di vista redazionale.

Il capoverso 8 è modificato in quanto, se le condizioni sono soddisfatte, l’Incaricato può ordinare, e non più solo raccomandare, a fedpol di fornire alla persona interessata le informazioni richieste.

Art. 8a

Questa disposizione introduce una restrizione del diritto d’accesso in caso di segnalazioni in vista dell’arresto ai fini dell’estradizione che figurano in uno dei sistemi enumerati

all’articolo 2 LSIP. Corrisponde all’articolo 11e AP-AIMP, per cui si rinvia al relativo commento (n. 8.3.3).

151RS 361.93

152 RS 0.351.933.6

153 RS 360