Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

le e quindi compatibile con le finalità iniziali87. Il trattamento è ritenuto compatibile con le finalità iniziali anche nel caso in cui la modifica di tali finalità è prevista dalla legge, richiesta da una modifica legislativa o legittimata da un altro motivo giustificativo (p. es. il consenso della persona interessata).

Secondo il capoverso 4 i dati possono essere conservati in una forma che consenta

l’identificazione delle persone interessate soltanto per la durata necessaria al conseguimento delle finalità per le quali sono trattate. Il Consiglio federale propone di menzionare esplicitamente questa condizione, che si evince già dal principio di proporzionalità (art. 4 cpv. 2 LPD), per conformità al P-STE 108 (art. 5 par. 1 lett. e), alla direttiva (UE) 2016/680 (art. 4 par. 1 lett. e) e al regolamento (UE) 2016/679 (art. 5 par. 1 lett. e). In singoli casi determinate finalità possono comportare una durata di conservazione non anonimizzata relativamente lunga. Ciò vale in particolare per gli archivi pubblici, che in virtù dei loro compiti legali possono conservare dati anche a lungo termine.

Capoverso 5 Esattezza

Il capoverso 5 dell’AP-LPD riprende il principio dell’esattezza dei dati, che nel diritto vigente figura all’articolo 5 LPD. Questa modifica permette di riunire i principi fondamentali della protezione dei dati in un solo articolo, analogamente a quanto previsto dai testi europei (art. 5 del P-STE 108, art. 4 della direttiva [UE] 2016/680 e art. 5 del regolamento [UE] 2016/679). La modifica non comporta modifiche materiali. Anche in futuro ogni persona che tratta dati personali dovrà accertarsi che questi siano esatti e aggiornati (obbligo di accertamento). Se sono incompleti o non aggiornati i dati personali trattati vanno corretti e completati (obbligo di diligenza), altrimenti devono essere cancellati (obbligo di cancellazione). Tali obblighi valgono in linea di massima per tutte le persone che trattano dati e per tutti i tipi di trattamento,

poiché è nell’interesse sia di dette persone sia di quelle interessate che i dati trattati siano aggiornati ed esatti.

In riferimento all’attività di archivi, musei, biblioteche e altre istituzioni della memoria collettiva tali obblighi devono essere giudicati in modo differenziato. Il compito di queste istituzioni è in particolare di inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere documenti (anche digitali; cfr. art. 2 cpv. 1 della legge del 18 dicembre 199288 sulla Biblioteca nazionale). Tali documenti non possono essere modificati, poiché sarebbe contrario allo scopo

dell’archiviazione. Gli archivi hanno infatti il compito di rappresentare, per mezzo di documenti, un’immagine momentanea del passato la cui «esattezza» va giudicata unicamente in riferimento alla rappresentazione fedele di tali documenti. In altre parole, gli archivi raccolgono i dati così come si presentavano nel passato, a prescindere dal fatto che, da un punto di vista odierno, ciò sia ritenuto esatto o meno. Questa attività specifica è di notevole interesse pubblico.

In adeguamento alla terminologia dei suddetti atti europei, nel testo francese il termine «correct» è sostituito da «exact»; in tedesco e in italiano la terminologia è già conforme. Si precisa inoltre che i dati devono essere aggiornati. Ciò non comporta modifiche materiali, poiché anche secondo il diritto vigente i dati devono essere completati e aggiornati secondo le circostanze89.

Capoverso 6 Consenso

Il primo periodo stabilisce che quando il trattamento di dati personali è subordinato al consenso della persona interessata, il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e in modo inequivocabile dopo debita informazione della persona interessata. Il nuovo tenore permette di adeguare la legge al P-STE 108 (art. 5 par. 2) e al regolamento (UE) 2016/679 (art. 4, n. 11 e 6, par. 1, lett. a). Come nel diritto vigente, il consenso deve essere dato per un trattamento specifico o una categoria di trattamento specifica e comprendere l’intero scopo del trattamento. Con questa formulazione il consenso resta privo di regole formali e può es-

87 MEIER PHILIPPE, Protection des données – Fondements, principes généraux et droit privé, Berna 2011, N 731.

88 RS 432.21

89 MEIER PHILIPPE, Protection des données – Fondements, principes généraux et droit privé, Berna 2011, N 753 seg.; cfr. anche FF 1988 353, 390