Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
sere dato anche mediante atti concludenti. Non vi è invece consenso se la persona si astiene da qualsiasi atto.
In virtù del secondo periodo del capoverso 6, nel caso di dati personali degni di particolare protezione o di profilazione è necessario l’espresso consenso. Nelle versioni francese e italiana del testo, i termini «explicite» ed «esplicito» sono sostituiti da «exprès» ed «espresso». Questa modifica permette di porre fine alle controversie dottrinali riguardanti la qualità del consenso90 e di soddisfare i requisiti della P-STE 108 (art. 5 par. 2); il regolamento
(UE) 2016/679 (art. 4 n. 11 e 6 par. 1 lett. a) prevede un disciplinamento analogo. Il consenso espresso deve risultare da una dichiarazione scritta (anche per via elettronica) o orale oppure mediante segnali appositi, ad esempio attivando una casella o cliccando su un pulsante (p. es. «prosegui») in un sito Internet, optando per determinati parametri tecnici nel caso di servizi di imprese che trattano informazioni oppure ricorrendo a un altro tipo di dichiarazione.
8.1.2.2 Art. 5 Comunicazione di dati all’estero
La disposizione soddisfa i requisiti dell’articolo 12 del P-STE 108, che sancisce il principio secondo cui i dati possono essere trasmessi all’estero soltanto se è garantita una loro protezione adeguata (par. 2). Il paragrafo 3 di tale articolo definisce i casi in cui tale condizione è soddisfatta. Il disciplinamento previsto dall’articolo 5 costituisce anche un adeguamento al diritto dell’Unione europea (art. 45 segg. del regolamento (UE) 2016/679).
Capoverso 1 Principio
Il capoverso 1 riprende il principio sancito dall’articolo 6 capoverso 1 LPD, cancellando tuttavia «dovuto in particolare all’assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata». Si tratta di un adeguamento redazionale resosi necessario in seguito al nuovo capoverso 2.
Capoverso 2 Constatazione del Consiglio federale
Secondo il capoverso 2 possono essere comunicati dati all’estero se il Consiglio federale ha constatato che lo Stato estero dispone di una legislazione che garantisce una protezione adeguata dei dati. La disposizione conferisce esplicitamente al Consiglio federale la competenza di verificare l’adeguatezza della legislazione estera nel settore della protezione dei dati.
La situazione attuale è insoddisfacente, poiché secondo il diritto vigente spetta al detentore della collezione di dati che intende comunicare dati all’estero verificare che lo Stato destinatario garantisca una protezione dei dati adeguata91, ricorrendo, se del caso, all’elenco degli Stati che soddisfano tale condizione pubblicato dall’Incaricato (art. 7 OLPD)92. Per garantire l’applicazione uniforme del capoverso 2, l’adeguatezza della legislazione estera sarà in futuro verificata dal Consiglio federale, che redigerà un elenco degli Stati la cui legislazione garantisce una protezione adeguata (cpv. 7). Oltre a verificare che lo Stato estero disponga di una legislazione che sotto il profilo materiale adempie i requisiti del P-STE 108, nel suo esame il Consiglio federale dovrà anche valutare il modo in cui tale Stato applica la legislazione. Il risultato della verifica sarà pubblicato in un’ordinanza del Consiglio federale inserita nella Raccolta sistematica del diritto federale. Tale ordinanza è strutturata come elenco positivo ed enumera gli Stati che dispongono di una legislazione che garantisce una protezione adeguata. Se uno Stato estero non figura nell’elenco, ciò significa che la sua legislazione non è ancora stata esaminata oppure che il Consiglio federale è giunto alla conclusione che essa non soddisfa i requisiti per garantire una protezione adeguata. Con la revisione,
90 Certi autori distinguono il consenso «esplicito» dagli atti concludenti, mentre altri ritengono che il consenso esplicito può risultare anche da un atto concludente, a condizione che l’intenzione della persona interessata sia chiara. Per un riassunto delle opinioni in merito a tale questione: VASELLA DAVID, Zur Freiwilligkeit und zur Ausdrücklichkeit der Einwilligung im Datenschutzrecht, in: Jusletter 16 nov. 2015.
91 FF 2003 1885, 1910 seg.
92 L’elenco dell’Incaricato è consultabile al seguente indirizzo: http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00626/00753/index.html?lang=it.