Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
per supporre che una persona sia identificabile. Occorre invece tenere conto di tutti i mezzi che possono essere ragionevolmente impiegati per identificare una persona. I mezzi tecnici a disposizione sono esaminati in relazione al dispendio di tempo e all’onere finanziario necessari per applicarli. Viste le tecnologie sempre più precise per analizzare i dati e il loro costante sviluppo, il confine tra dati personali e altri dati è tuttavia sempre più sfuocato. I dati in base ai quali oggi vi è una mera possibilità teorica di identificazione, potranno forse in futuro essere attribuiti a una persona identificabile.
Va osservato che la legge sulla protezione dei dati usa in linea di massima il termine «dati personali». All’interno dello stesso capoverso per gli stessi viene a volte usato, soprattutto nella versione tedesca, anche il termine «dati» se è ovvio che con tale termine s’intendono i dati personali. Negli altri casi, se si parla di «dati» si tratta di dati che non sono personali,
come per esempio nel caso della profilazione.
Lettera c Dati personali degni di particolare protezione
La nozione di «dati personali degni di particolare protezione» (lett. c) è estesa ai dati genetici (n. 3) e ai dati biometrici che identificano una persona fisica in maniera univoca (n. 6). Questa modifica traspone nel diritto svizzero i requisiti del P-STE 108 (art. 6 par. 1) nonché della direttiva (UE) 2016/680 (art. 10). Il regolamento (UE) 2016/679 (art. 9) prevede un disciplinamento analogo.
I dati genetici sono informazioni sul patrimonio genetico di una persona ottenute attraverso un esame genetico; ne fa parte anche il profilo del DNA (art. 3 lett. k della legge federale dell’8 ottobre 200483 sugli esami genetici sull’essere umano).
I dati biometrici qui in oggetto sono i dati relativi a caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali ottenuti grazie a un processo tecnico specifico e che permettono di identificare univocamente una persona o di confermarne l’identificazione, quali l’immagine del viso o i dati dattiloscopici. Le fotografie rientrano quindi nella definizione dei dati biometrici soltanto quando sono trattate con una tecnica specifica che permette l’identificazione o
l’autenticazione univoca di una persona.
Come nel P-STE 108 (art. 6 cpv. 1), nella direttiva (UE) 2016/680 (art. 10) e nel regolamento (UE) 2016/679 (art. 9), i dati degni di particolare protezione comprendono anche quelli sulla vita sessuale della persona interessata. Tali dati sono contemplati dal termine «sfera intima».
Lettera d Trattamento
Il termine «trattamento» resta invariato sotto il profilo del contenuto. L’elenco è tuttavia stato completato con i termini «registrazione» e «cancellazione», al fine di adeguare la definizione a quella del diritto europeo (art. 2 lett. b P-STE 108, art. 4 par. 1 del regolamento
[UE] 2016/679 e art. 3 cpv. 2 della direttiva [UE] 2016/680). Come nel diritto vigente, l’elenco delle attività di trattamento non è esaustivo e quindi vi possono rientrare numerose operazioni (organizzazione, classificazione, modifica, analisi, ecc.).
A differenza del diritto svizzero («bearbeiten»), l’Unione europea utilizza il termine tedesco «verarbeiten». Per ragioni pratiche l’AP rinuncia ad adeguare la terminologia tedesca del diritto svizzero, tanto più che sotto il profilo materiale i due termini sono identici.
Lettera f Profilazione
Il Consiglio federale propone di abrogare l’espressione «profilo della personalità», definita nell’articolo 3 lettera d LPD, poiché si tratta di una particolarità della nostra legislazione. Né il diritto europeo né altre legislazioni estere la utilizzano. Dall’entrata in vigore della LPD nel 1992, questa espressione non ha avuto molta importanza e, vista l’evoluzione tecnologica, appare oggi obsoleta. Nell’AP-LPD è pertanto sostituita con il termine «profilazione», che si trova nell’articolo 3 numero 4 della direttiva (UE) 2016/680 e nell’articolo 4 numero 4 del regolamento (UE) 2016/679. Anche se sono simili, le due nozioni non coincidono. Il profilo della personalità è il risultato di un processo di trattamento ed è quindi un dato statistico. La profilazione invece indica una determinata forma di trattamento e quindi un processo dinami-
83 RS 810.12