Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

Secondo l’articolo 2 capoverso 3, la legge sulla protezione dei dati non si applica al trattamento di dati personali da parte dei tribunali della Confederazione nell’ambito della loro attività giurisdizionale. Questa eccezione si applica per i medesimi motivi illustrati in riferimento alle autorità giudiziarie federali indipendenti (cfr. il commento all’art. 2 cpv. 2 lett. c).

Il trattamento di dati personali da parte dei tribunali della Confederazione che rientra nel campo d’applicazione della legge sulla protezione dei dati non sottostà alla sorveglianza dell’Incaricato (art. 3 cpv. 3 secondo periodo AP-LPD). La deroga è giustificata dal fatto che l’AP-LPD conferisce all’Incaricato la competenza di emanare decisioni nei confronti di organi federali. Vi sarebbe quindi il pericolo che ciò pregiudichi l’indipendenza dei tribunali e la separazione dei poteri. Inoltre, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale sono le autorità di ricorso per le decisioni dell’Incaricato e potrebbero quindi essere chiamate a pronunciarsi in merito a un proprio ricorso.

Per soddisfare i requisiti della direttiva (UE) 2016/680 e del P-STE 108, i tribunali della Confederazione dovranno prevedere una forma propria di sorveglianza sulla protezione dei dati, la cui organizzazione rientra nella loro sfera di competenza ed è ancora oggetto di colloqui.

Capoverso 4 Sorveglianza sul Consiglio federale

Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 27 capoverso 1 secondo periodo LPD, secondo cui la sorveglianza non può essere esercitata sul Consiglio federale. Tale principio resta invariato.

Inoltre, anche l’Assemblea federale non sottostà alla sorveglianza dell’Incaricato.

Campo d’applicazione territoriale

Al contrario di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (art. 3), l’AP-LPD non contiene disposizioni specifiche relative al campo d’applicazione territoriale della legge. Il Consiglio federale ritiene che il diritto attuale permetta già in larga misura di applicare la LPD a situazioni che presentano aspetti internazionali. In virtù della teoria delle conseguenze ciò vale anche per il diritto pubblico80.

Piuttosto che in riferimento al campo d’applicazione territoriale, le difficoltà si pongono

nell’attuazione ed esecuzione delle decisioni, in particolare nel settore di Internet. Il Consiglio federale ha valutato di obbligare i titolari e i responsabili del trattamento a indicare un recapito in Svizzera, al fine di agevolare l’esecuzione di decisioni che li riguardano. Vi ha tuttavia rinunciato per i motivi già indicati nel rapporto dell’11 dicembre 2015 sulla responsabilità civile dei provider81. È invece preferibile una soluzione per mezzo di accordi di assistenza giudiziaria bi- o multilaterali che permettano l’invio postale diretto all’estero. Simili accordi nel settore del diritto civile esistono già con alcuni Stati, quali l’Irlanda o gli Stati Uniti, in cui hanno sede note imprese di Internet. Infine, il Consiglio federale osserva che l’obbligo di designare un recapito è previsto nella PA e nella legge del 17 giugno 200582 sul tribunale amministrativo federale.

8.1.1.3 Art. 3 Definizioni

Lettera a Dati personali

La nozione di «dati personali» rimane invariata rispetto al diritto vigente e comprende tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile. Una persona fisica è identificabile se può esser identificata direttamente o indirettamente, per esempio grazie

all’indicazione del suo nome, a un numero d’identificazione, ai dati relativi alla sua ubicazione, alla sua identità su Internet oppure a vari aspetti specifici riguardanti le sue caratteristiche fisiche, fisiologiche, genetiche, psichiche, economiche, culturali o sociali. Come nel diritto attuale, la mera possibilità teorica che qualcuno possa essere identificato non è sufficiente

80 Il Tribunale federale ha applicato questo principio in riferimento alla protezione dei dati. Secondo tale principio le immagini riprese in Svizzera e pubblicate in modo tale da essere consultabili in Svizzera hanno una connessione con la Svizzera anche se sono trattate all’estero e non sono messe su Internet direttamente in Svizzera (DTF 138 II 346 consid. 3.3 «Google Street View»).

81 http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2015/2015-12-110/ber-br-f.pdf. Il rapporto è disponibile in tedesco e francese (link alla versione francese).

82 RS 173.32