Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

Secondo il capoverso 2 il titolare del trattamento dovrà in futuro assicurare che il responsabile del trattamento sia in grado di garantire, oltre alla sicurezza dei dati, anche i diritti della persona interessata. Questa estensione è resa necessaria dalla direttiva (UE) 2016/680 (art. 22 par. 1). Il Consiglio federale ritiene inoltre che una trasposizione unicamente negli ambiti contemplati da Schengen non abbia senso, tanto più che il regolamento

(UE) 2016/679 (art. 28 par. 1) prevede la stessa regola. Il Consiglio federale ha inoltre la possibilità di definire in un’ordinanza ulteriori obblighi del responsabile del trattamento.

Secondo il nuovo capoverso 3, il responsabile del trattamento può conferire il trattamento a un terzo soltanto previo accordo scritto del titolare del trattamento. Può trattarsi di una dichiarazione generale di consenso, nel qual caso il responsabile del trattamento informa il titolare di qualsiasi modifica (aggiunta o sostituzione di mandatari), in modo da permettergli di presentare obiezioni. Si tratta di una condizione della direttiva (UE) 2016/680 (art. 22 cpv. 2) per il settore Schengen; il regolamento (UE) 2016/679 (art. 28 par. 2) prevede una disposizione analoga. Il Consiglio federale ha scelto di applicare la disposizione a tutti i casi di conferimento a un responsabile, il che permette di migliorare la trasparenza dei trattamenti e il controllo dei propri dati da parte delle persone interessate. Secondo l’articolo 13 capoverso 4, il titolare del trattamento che affida il trattamento a un responsabile è inoltre tenuto a informarne la persona interessata e comunicarle i dati o le categorie di dati trattati.

8.1.2.5 Art. 8 Raccomandazioni di buona prassi

Il carattere generale e tecnologicamente neutro delle disposizioni della LPD può comportare presso i titolari o i responsabili del trattamento e le persone interessate una grande incertezza in merito al giusto comportamento, soprattutto nel settore privato. Secondo il Consiglio federale è pertanto fondamentale prevedere la possibilità di fissare, a complemento della legge, regole più precise e dinamiche. Propone pertanto di formalizzare l’elaborazione e l’emanazione di raccomandazioni di buona prassi che permettano di prevedere soluzioni più precise nei settori che sollevano attualmente numerose questioni (p. es. videosorveglianza, cloud-computing o reti sociali) nonché di precisare determinate nozioni (p. es. il rischio elevato secondo l’art. 16 AP-LPD) e le modalità di determinati diritti e obblighi, come ad esempio le modalità del diritto di essere sentiti in caso di decisione individuale automatizzata (art. 15 e 20 cpv. 3 AP-LPD) o le modalità dell’obbligo d’informare (art 13 e 14 AP-LPD) e

dell’obbligo di valutare l’impatto del trattamento (art. 16 AP-LPD). Le raccomandazioni possono essere emanate sia per il settore privato sia per quello pubblico.

L’elaborazione di regole di comportamento e la promozione dell’autoregolamentazione da parte degli Stati e dell’autorità di sorveglianza sono previste anche dagli articoli 40 e 57 paragrafo 1 lettera m del regolamento (UE) 2016/679.

Capoverso 1 Elaborazione da parte dell’Incaricato

Secondo il capoverso 1, l’Incaricato elabora raccomandazioni di buona prassi. L’idea di conferire tale compito a una commissione extraparlamentare è stata scartata nel corso dei lavori preliminari (cfr. n. Error! Reference source not found.). Appare infatti chiaro che, visto il suo ruolo e la sua esperienza, l’Incaricato è la persona più adatta a svolgere questo compito in modo efficace. Le raccomandazioni possono precisare singoli aspetti della legge relativi in particolare alla trasparenza del trattamento dei dati, ai diritti delle persone interessate e agli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento.

Si tratta di formalizzare ed estendere un’attività che l’Incaricato svolge in parte già

nell’ambito dei suoi attuali compiti d’informazione e di consulenza (art. 28, 30 e 31 LPD).

Nell’elaborare le raccomandazioni l’Incaricato deve coinvolgere le diverse cerchie interessate, quali l’economia, le associazioni dei consumatori o i pazienti. Deve inoltre tenere conto delle specificità dei settori del trattamento di dati come pure dell’elevato bisogno di tutela delle persone particolarmente vulnerabili, quali i minori, le persone disabili e quelle anziane.

Capoverso 2 Elaborazione da parte delle cerchie interessate

Secondo il capoverso 2, anche le cerchie interessate possono elaborare raccomandazioni di buona prassi oppure completare o modificare quelle dell’Incaricato. In seguito possono sottoporgliele per approvazione a. L’incaricato le approva se ritiene che siano rispettate le di-