Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
sposizioni sulla protezione dei dati (anche quelle di testi legislativi diversi dall’AP-LPD). Permettendo ai settori interessati di essere attivi e partecipare alla regolamentazione di un settore, il Consiglio federale intende favorire soluzioni specifiche concordate e largamente accettate nei singoli settori. Tali soluzioni sarebbero particolarmente utili nel settore di Internet (protezione dei dati nelle reti sociali, utilizzazione di cookie, ecc.), nel quale la regolamentazione statale spesso non è sufficiente per proteggere i diritti delle persone interessate.
Nel settore di Internet e delle telecomunicazioni gli ambienti interessati hanno adottato dei codici di comportamento che, anche se non riguardano specificamente il settore della protezione dei dati, in certi casi proteggono i diritti delle persone interessate anche in tale settore. Si tratta, da una parte, della nuova iniziativa settoriale dell’Associazione svizzera delle telecomunicazioni per la tutela dei giovani dai nuovi mass media e per la promozione delle competenze in materia di mass media nella società93. Per i firmatari l’iniziativa prevede determinati obblighi riguardanti il blocco di certi siti Internet e l’adozione di misure per migliorare la protezione dei giovani nei nuovi media. Inoltre, il 1° febbraio 2013 la Swiss Internet Industry Association (Simsa) ha adottato un Codice di condotta hosting (CCH)94 destinato ai fornitori di servizi di hosting.
Capoverso 3 Pubblicazione
Secondo il capoverso 3 l’Incaricato pubblica, ad esempio sul proprio sito Internet, le raccomandazioni di buona prassi.
8.1.2.6 Art. 9 Rispetto delle raccomandazioni di buona prassi
Osservando le raccomandazioni di buona prassi, il titolare o il responsabile del trattamento rispetta automaticamente le disposizioni sulla protezione dei dati concretizzate da dette raccomandazioni (Art. 9 cpv. 1 AP-LPD). Questa disposizione intende chiarire che il rispetto delle raccomandazioni di buona prassi equivale materialmente al rispetto della legge. Nel contempo chiarisce anche la natura delle raccomandazioni, il cui compito è di concretizzare la legge.
Secondo il capoverso 2 le disposizioni sulla protezione dei dati possono anche essere rispettate in maniera diversa da quella prevista dalle raccomandazioni di buona prassi. Ciò evidenzia il carattere facoltativo delle raccomandazioni. Per rispettare la legge, i titolari del trattamento non sono tenuti a rispettare le raccomandazioni, bensì sono libere di farlo. Gli ambienti interessati possono prevedere una soluzione diversa al livello delle loro associazioni.
8.1.2.7 Art. 10 Certificazione
L’articolo 10 AP-LPD disciplina la certificazione facoltativa che figura attualmente
all’articolo 11 LPD. L’AP-LPD estende la procedura di certificazione a tutti i tipi di trattamenti di dati. Oltre ai sistemi di trattamento dei dati (procedura, organizzazione) e ai prodotti (programmi, sistemi), sarà in futuro possibile certificare anche determinati servizi. L’estensione permette l’adeguamento al regolamento (UE) 2016/679, che prevede anch’esso la certificazione per tutte le operazioni di trattamento del titolare e del responsabile del trattamento (art. 42).
La procedura di accreditamento per i servizi di certificazione indipendenti svolta dal Servizio di accreditamento svizzero, a cui è associato anche l’Incaricato, resta invariata95.
8.1.2.8 Art. 11 Sicurezza dei dati
L’articolo 11 AP-LPD riprende l’articolo 7 LPD, con alcune modifiche redazionali. L’obbligo di garantire la protezione dei dati è una condizione del P-STE 108 (art. 7) e della direttiva (UE) 2016/680 (art. 29). Il regolamento (UE) 2016/679 (art. 32) prevede un disciplinamento analogo. La disposizione precisa che il titolare e il responsabile del trattamento devono pro-
93 https://asut.ch/asut/resources/documents/initiative_sectorielle_protection_jeunesse_m%C3%A9dias.pdf.
94 http://simsa.ch/_Resources/Persistent/2260a505424ef1e0c8100899a6f38a06e4a4ecff/130201-simsa-cch-public-f.pdf.
95 Cfr. l’ordinanza del 17 giu. 1996 sull'accreditamento e sulla designazione (RS 946.512) e l’art. 2 dell’ordinanza del
28 sett. 2007 sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (SR 235.13).