Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

teggere i dati contro il trattamento illecito o la perdita mediante provvedimenti tecnici e organizzativi. Per perdita s’intende anche la distruzione dei dati.

Il suddetto obbligo può portare a diverse misure. Se del caso, i dati devono essere pseudonimizzati e criptati. Eventualmente vanno previste misure che garantiscano la confidenzialità e la completezza dei dati come pure la disponibilità del sistema e dei servizi di trattamento o assicurino che, in caso di guasto tecnico o materiale, l’accesso ai dati e ai sistemi sia nuovamente disponibile entro un termine ragionevole. Infine, è ipotizzabile l’obbligo di sviluppare procedure che permettano di verificare regolarmente l’efficienza delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza dei dati.

8.1.2.9 Art. 12 Dati di una persona deceduta

Alcuni elementi di questa norma relativa a una persona deceduta si trovano attualmente nell’articolo 1 capoverso 7 OLPD. Nel diritto vigente la consultazione dei dati di una persona deceduta è parte del diritto d’accesso. Si tratta tuttavia di un diritto che la persona interessata può far valere soltanto in relazione al trattamento di dati che la riguardano. Con la disposizione dell’ordinanza il diritto d’accesso è stato pertanto esteso a terzi che possono chiedere informazioni sui dati di un altro terzo, senza che la legge preveda una pertinente base legale. La trasposizione nella legge permette dunque di risolvere questo problema. Sotto il profilo sistematico la norma è inserita nelle disposizioni generali sulla protezione dei dati, staccandola così da quelle sul diritto d’accesso, poiché quest’ultimo deve rimanere circoscritto alla persona interessata.

Oltre a garantire l’accesso ai dati di una persona deceduta, la disposizione proposta risponde a parte del postulato 14.3782 Schwaab «Regole per la “morte digitale”», in quanto prevede il diritto degli eredi di cancellare o distruggere i dati della persona deceduta. Ciò permette in linea di principio agli eredi di provocare la «morte digitale», a condizione che non vi si oppongano interessi preponderanti di terzi o della persona deceduta o che quest’ultima non l’abbia esplicitamente vietato. Altre questioni sollevate dal postulato, ad esempio quelle relative alla portabilità dei dati o a una loro possibile trasmissione per eredità, sono esaminate nell’ambito della revisione in corso del diritto successorio.

Capoverso 1 Consultazione

Secondo il capoverso 1, il titolare del trattamento deve concedere gratuitamente l’accesso ai dati di una persona deceduta se sussiste un interesse degno di protezione. Il capoverso 2 suppone tale interesse in determinate situazioni (cfr. sotto). La mera curiosità non è invece considerato un interesse degno di protezione. Parallelamente al diritto di consultazione secondo l’AP-LPD, la revisione in corso del diritto successorio prevede un diritto di consultazione che vale soltanto per le persone che possono far valere diritti ereditari e che permette loro di far valere i propri diritti patrimoniali nell’ambito della devoluzione dell’eredità (art. 601a AP-CC).

L’accesso va rifiutato se la persona deceduta lo ha espressamente vietato (lett. a); in tal modo si tiene conto della sua volontà. In virtù di un interesse preponderante della persona deceduta può in particolare essere negato l’accesso a dati personali degni di particolare protezione. Anche l’accesso agli atti di un medico o di un avvocato può essere rifiutato per tutelare gli interessi preponderanti della persona deceduta (lett. b); un eventuale segreto d’ufficio o professionale è tuttavia in linea di massima annullato dal capoverso 3.

La consultazione va inoltre negata se vi si oppongono interessi preponderanti di terzi (lett. b). I congiunti di cui all’articolo 1 cpv. 7 OLPD rientrano nel concetto di «terzi». Degli interessi di terzi fa parte anche la protezione della personalità. Occorre decidere nel singolo caso se gli interessi in questione siano preponderanti, tenendo conto, tra le altre cose, del significato che i dati rivestono per le persone in questione, del fatto che grazie alla consultazione si rendono noti dati relativi a dette persone e dello scopo della domanda di consultazione.

Capoverso 2 Presunzione dell’interesse

Secondo il capoverso 2, un interesse alla consultazione degno di protezione è presunto nel caso di parenti in linea diretta della persona deceduta o di persone che al momento del de-