Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

8.1.6.5 Art. 30 Opposizione alla comunicazione di dati

Questa disposizione resta invariata rispetto al diritto vigente, fatti salvi alcuni adeguamenti redazionali.

8.1.6.6 Art. 31 Offerta di documenti all’Archivio federale

La disposizione corrisponde all’articolo 21 LPD e non subisce modifiche materiali.

8.1.6.7 Art. 32 Trattamento dei dati per scopi di ricerca, pianificazione e statistica

La disposizione corrisponde all’articolo 22 LPD, eccetto due modifiche nel capoverso 2 riguardanti i rinvii agli articoli 4 capoverso 3, 27 capoverso 1 e 2 e 29 capoverso 1 AP-LPD.

Inoltre, nel capoverso 1 è introdotta una nuova lettera b, secondo cui l’organo federale deve comunicare i dati personali degni di particolare protezione a persone private in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate. La modifica intende migliorare la tutela dei dati degni di particolare protezione.

8.1.6.8 Art. 33 Attività di diritto privato di organi federali

La disposizione corrisponde senza modifiche all’articolo 23 LPD e non subisce modifiche materiali.

8.1.6.9 Art. 34 Pretese e procedura

L’articolo 34 corrisponde ampiamente al vigente articolo 25 LPD, eccetto alcune piccole modifiche illustrate qui appresso.

Capoverso 2 Menzione del carattere contestato

Il capoverso 2 prevede la menzione del carattere contestato dei dati, riprendendo senza modifiche la disposizione dal diritto vigente. Se non può essere provata né l’esattezza né l’inesattezza dei dati personali, l’organo federale deve aggiungere ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato. Inoltre, in questo caso la persona interessate può chiedere di limitare il trattamento dei dati in questione. Tale diritto corrisponde ai requisiti dell’articolo 16 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2016/680; un disciplinamento analogo è previsto

dall’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/680, mentre nel P-STE 108 non contiene alcuna siffatta regola. Limitare il trattamento significa contrassegnare i dati contestati in modo tale che il loro futuro trattamento si limiti ad accertarne l’esattezza o l’inesattezza. I dati devono essere contrassegnati in modo chiaro. In pratica ciò può significare trasferire temporaneamente i dati in un altro sistema di trattamento, impedire agli utenti l’accesso ai dati o togliere temporaneamente i dati dalla pagina Internet su cui erano stati pubblicati. Nei sistemi di trattamento automatico dei dati la limitazione del trattamento dovrebbe essere in linea di massima garantita da mezzi tecnici, affinché i dati non possano essere trattati ulteriormente e modificati.

Capoverso 3 Richieste

Il capoverso 3 prevede altre richieste che la persona interessata può rivolgere all’organo federale.

Nella legge vigente il diritto della persona interessata di esigere la cancellazione dei propri dati si evince implicitamente dall’articolo 25 LPD. Per rispettare i requisiti dell’articolo 8 lettera e P-STE 108 e dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2016/680, tale diritto è menzionato esplicitamente nell’articolo 34 capoverso 3 lettere a e b. L’articolo 17 del regolamento

(UE) 2016/679 prevede anch’esso, a determinate condizioni, il diritto della persona interessata di richiedere la cancellazione dei propri dati («diritto all’oblio»). Lo stesso diritto è previsto dall’articolo 25 AP-LPD, al fine di applicare le stesse regole ai titolari del trattamento privati e pubblici (cfr. n. Error! Reference source not found.). La situazione giuridica concreta resta tuttavia immutata. È fatto salvo il capoverso 4.

Nella lettera a della disposizione è cancellata l’ultima parte del periodo, relativa al divieto della comunicazione a terzi, poiché l’opposizione a tale comunicazione è disciplinata in modo