Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 73Fedlex · Rapporto esplicativo
06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
a contrario). Se è la persona interessata ad aver sporto denuncia, l’Incaricato deve tuttavia informarla sul seguito dato alla denuncia e sull’esito di un’eventuale inchiesta (cpv. 5).
L’articolo 41 lascia un certo margine d’apprezzamento all’Incaricato, poiché la disposizione non lo obbliga ad avviare un’inchiesta appena constata degli indizi, bensì gli conferisce la facoltà di farlo. Spetta pertanto all’Incaricato decidere sull’opportunità di aprire un’inchiesta. Può ad esempio rinunciarvi se ritiene che si possa rimediare a una situazione problematica fornendo consigli al titolare del trattamento. L’Incaricato può invece essere indotto ad avviare un’inchiesta quando determinati trattamenti riguardano un numero elevato di persone e presentano pertanto un interesse per la società in generale. In altre parole, l’Incaricato interviene quando reputa che vi sia un interesse pubblico sufficiente per un’inchiesta e in linea di massima non interviene in un caso che riguarda la sfera privata di un singolo individuo. Nel secondo caso la persona interessata deve agire contro una persona privata per via civile o ricorrere contro l’organo federale d’innanzi all’autorità di ricorso competente, come d’altronde previsto anche dal diritto vigente.
Capoverso 2 Obblighi di collaborare
Il capoverso 2 disciplina l’obbligo di collaborare della persona privata o dell’organo federale. Secondo la disposizione, la parte del procedimento deve fornire all’Incaricato tutte le informazioni e i documenti necessari per l’inchiesta. Poiché l’Incaricato sottostà al segreto
d’ufficio di cui all’articolo 22 LPers, la confidenzialità è garantita (art. 37 cpv. 2 AP-LPD)109. Il presente capoverso corrisponde agli articoli 27 capoverso 3 e 29 capoverso 2 LPD.
L’articolo 50 capoverso 2 lettera c AP-LPD prevede una sanzione penale per la persona privata che viola il suo obbligo di collaborare; tale sanzione non è prevista dal diritto vigente.
Capoverso 3 Misure investigative
Nell’ambito dell’inchiesta, l’Incaricato può ordinare misure investigative nei confronti della persona privata o dell’organo federale. La disposizione corrisponde all’articolo 12bisparagrafo 2 lettera a P-STE 108, secondo cui l’autorità di controllo deve disporre di poteri d’indagine e d’intervento. Anche secondo l’articolo 47 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/680, gli Stati membri devono disporre per legge che l’autorità di controllo abbia poteri d’indagine effettivi, segnatamente il potere di ottenere dal titolare del trattamento l’accesso a tutti i dati personali oggetto del trattamento e a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti. L’articolo 58 paragrafo 1 lettere e ed f del regolamento (UE) 2016/679 prevede una norma analoga.
Affinché le misure investigative siano proporzionali allo scopo, devono essere soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 3. L’Incaricato può pertanto adottare le misure soltanto se l’organo federale o la persona privata non ottempera all’obbligo di collaborare e se i tentativi dell’autorità competente di ottenere le informazioni o i documenti necessari sono stati vani. Ha il diritto di ispezionare senza preavviso i locali della persona privata o dell’organo federale oggetto della sorveglianza (lett. a) e di esigere l’accesso a tutti i dati e le informazioni necessari (lett. b). Per l’esecuzione delle misure investigative, l’Incaricato può chiedere assistenza amministrativa alle autorità federali e cantonali menzionate all’articolo 46 AP-LPD. Le misure previste al capoverso 3 possono essere adottate soltanto se è stata aperta un’inchiesta.
Capoverso 4 Accertamenti al di fuori di un’inchiesta
Il capoverso 4 precisa che l’Incaricato può verificare anche al di fuori di un’inchiesta se le persone private o gli organi federale rispettano le disposizioni federali sulla protezione dei dati. Può ad esempio ottenere dal titolare del trattamento determinate informazioni per accertare una situazione di cui è a conoscenza. Nell’ambito della verifica, l’Incaricato può consigliare il titolare del trattamento. Se dalle verifiche affiorano indizi di violazione della protezione dei dati, l’Incaricato avvia un’inchiesta conformemente al capoverso 1.
109 TF 1C_41/2016 del 22 mar. 2016.