Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

gato e sostituito dall’obbligo di documentare i trattamenti. Per contro, l’obbligo degli organi federali di notificare le loro collezioni è mantenuto con qualche modifica.

L’articolo 36 capoverso 1 prevede infatti che l’Incaricato tenga un registro delle attività di trattamento previamente notificategli dagli organi federali. Analogamente a quanto previsto dal diritto vigente, il registro è accessibile al pubblico su Internet (cpv. 2). L’obbligo

dell’organo federale di notificare le attività di trattamento corrisponde sostanzialmente

all’obbligo di notificare le collezioni di dati. Si tratta di un adeguamento terminologico, poiché la presente revisione abolisce l’espressione «collezione di dati» (art. 3 lett. g LPD). La nuova terminologia corrisponde a quella dell’articolo 24 della direttiva (UE) 2016/680 e

dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/679.

Anche se si distingue lievemente dalla normativa europea, l’articolo 36 AP-LPD ha in sostanza lo stesso effetto. La disposizione permette infatti al pubblico e all’Incaricato di usufruire di una panoramica delle attività di trattamento degli organi federali. Il contenuto della notifica corrisponde in gran parte a quello definito all’articolo 16 OLPD e andrà, se necessario, completato con altre informazioni quali quelle elencate all’articolo 24 della direttiva

(UE) 2016/680.

L’onere amministrativo degli organi federali resta invariato.

8.1.7 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

8.1.7.1 Art. 37 Nomina e statuto

La procedura di nomina di cui al capoverso 1 resta invariata, poiché è conforme alla direttiva (UE) 2016/680 e al P-STE 108. L’articolo 53 del regolamento (UE) 2016/679 ha lo stesso tenore dell’articolo 43 della direttiva (UE) 2016/680.

Anche i capoversi 2, 4 e 5 rimangono invariati rispetto al diritto vigente (art. 26 cpv. 2, 4 e 5 LPD). Il primo periodo del capoverso 3 concretizza l’indipendenza dell’Incaricato, precisando che non deve ricevere né sollecitare istruzioni da un’autorità o da un terzo. Tale modifica tiene conto dell’articolo 12bisparagrafo 4 P-STE 108 e dell’articolo 42 paragrafi 1 e 2 della direttiva (UE) 2016/680, che ha lo stesso tenore dell’articolo 52 paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/679.

8.1.7.2 Art. 38 Rinnovo e cessazione del mandato

Secondo il diritto vigente, il mandato dell’Incaricato può essere rinnovato un numero indefinito di volte. Questo principio è modificato con il capoverso 1 al fine di attuare i requisiti

dell’articolo 44 paragrafo 1 lettera e della direttiva (UE) 2016/680. L’articolo 54 paragrafo 1 lettera e del regolamento (UE) 2016/679 contiene un disciplinamento analogo.

Il mandato dell’Incaricato potrà pertanto essere rinnovato soltanto due volte ed egli potrà rimanere in carica al massimo per 12 anni. Questa regola permette di rafforzare

l’indipendenza dell’Incaricato in quanto autorità. Il timore dell’Incaricato di non essere rinominato non deve costituire un freno all’adempimento dei suoi compiti. Il rapporto di lavoro si estingue automaticamente quando l’Incaricato raggiunge l’età di cui all’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946108 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; art. 10 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 1 LPers).

I capoversi 2, 3 e 4 restano invariati rispetto all’articolo 26a LPD.

8.1.7.3 Art. 39 Attività accessorie

L’articolo 39 rende più severe le condizioni per l’esercizio di un’attività accessoria da parte dell’Incaricato. La disposizione attua l’articolo 42 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2016/680, che ha lo stesso tenore dell’articolo 52 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/679. La disposizione si applica soltanto all’Incaricato, il supplente e la segreteria sottostanno alla LPers.

108 RS 831.10