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Consultazione 2017/14: Revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401), dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC, RS 784.102.1), dell'ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST, RS 784.106) e delle Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione (FF 2011 491). · 12 pagine

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Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del … 2017

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’allegato dell’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificato come segue:

N. 2 cpv. 2–2ter:

2Per l’esercizio degli impianti di trasmissione OUC l’UFCOM tollera una deviazione di frequenza massima di +/– 75 kHz con un tasso di deviazione massimo del 10 per cento nella gamma tra i +/– 75 kHz e i +/– 85 kHz e una potenza di modulazione (potenza del segnale multiplex) massima di + 3 dBr. Per le misurazioni di questi parametri va applicata la raccomandazione UIT-R SM.1268-3 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni2.

2bisLa deviazione di frequenza va misurata per una durata di almeno 20 minuti e il valore di picco va determinato in un intervallo di tempo di al massimo 10 secondi. Per la distribuzione cumulativa occorre applicare il metodo di misurazione 1E-5.

2terLa potenza del segnale multiplex va misurata per una durata di almeno 20 minuti. La media del valore massimo viene determinata ogni secondo in un intervallo di tempo di 60 secondi. La misurazione avviene durante la diffusione di contenuti tipici di programma.

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

RS ..........

1 RS 784.401

2 Il testo di questa raccomandazione è disponibile all'indirizzo www.itu.int. 2016–......