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Consultazione 2017/14: Revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401), dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC, RS 784.102.1), dell'ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST, RS 784.106) e delle Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione (FF 2011 491). · 12 pagine
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Allegato della modifica del … (N. III)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 9 marzo 20073 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocommunicazione
Art. 26 cpv. 1
1Una concessione di radiocomunicazione viene rilasciata senza pubblica gara, se:
a. conformemente all’articolo 47 dell’ordinanza del 9 marzo 20074 sulla radiotelevisione la capacità trasmissiva disponibile prevista è di almeno il 75 per cento per la diffusione di programmi con e senza diritto d’accesso e
b. il richiedente:
1. soddisfa le condizioni del DATEC secondo l’articolo 3 capoverso 2 delle direttive del 22 dicembre 20105 sulle frequenze per la radiodiffusione,
2. dimostra in modo verosimile di poter finanziare gli investimenti necessari e l’esercizio, e
3. garantisce di poter adempiere le disposizioni secondo l’articolo 23 capoverso 1 LTC e l’articolo 51 capoverso 2 LRTV.
Art. 27 Proroga, rinnovo e trasferimento
1L’autorità concedente proroga o rinnova la concessione di radiocomunicazione su richiesta del concessionario senza indire un concorso pubblico, in particolare se l’evoluzione tecnologica pone le emittenti dinanzi a un compito particolarmente impegnativo e se in questo modo si può garantire una diffusione continua dei programmi.
2Le condizioni secondo l’articolo 26 capoverso 1 devono continuare ad essere soddisfatte.
3 SR 784.102.1
4 RS 784.401
5 FF 2011 491