Progetto
Consultazione 2017/14: Revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401), dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC, RS 784.102.1), dell'ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST, RS 784.106) e delle Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione (FF 2011 491). · 12 pagine
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3Il trasferimento della concessione va notificato previamente all’autorità concedente ed è subordinato all’approvazione di quest’ultima.
Art. 28 e art. 28a
Abrogati
Art. 62a Disposizione transitoria della modifica del...
1Le concessioni di radiocomunicazione per la diffusione analogica di programmi radiofonici ancora in vigore il 31 dicembre 2019 possono essere prorogate dall’UFCOM su richiesta, nella misura in cui ciò sia necessario per l’attuazione ordinata del passaggio dalla diffusione analogica a quella digitale.
2L’UFCOM può revocare le concessioni prorogate nella misura in cui ciò sia necessario per l’attuazione ordinata del passaggio dalla diffusione analogica a quella digitale. La revoca è ordinata con sei mesi di anticipo.
2. Ordinanza del 7 dicembre 20076 sulle tasse nel settore delle telecomu-
nicazioni
Art. 17a Disposizione transitoria della modifica del...
1Fino all’abbandono della diffusione analogica di programmi radiofonici, la tassa di concessione di radiocomunicazione corrisponde all’ultima tassa di concessione secondo l’articolo 22 della legge federale del 24 marzo 20067 sulla radiotelevisione, riscossa presso la relativa emittente, e ammonta almeno a 10 000 franchi.
2In caso di forte riduzione della zona di diffusione, può essere prevista una riduzione della tassa di concessione di radiocomunicazione.
3In caso di rinuncia parziale alla concessione di radiocomunicazione o di una sua revoca parziale, la relativa tassa viene ridotta qualora a causa di questi motivi il numero degli utenti diminuisca notevolmente.