Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/14: Revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401), dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC, RS 784.102.1), dell'ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST, RS 784.106) e delle Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione (FF 2011 491). · 10 pagine
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Consultazione sulla modifica dell’ordinanza sulla radiotelevisione
Secondo l’avamprogetto posto in consultazione, la concessione di radiocomunicazione OUC e la concessione come emittente con diritto d’accesso secondo la LRTV saranno svincolate l’una dall’altra. Si tratta di una regolamentazione di una fase transitoria che ha come obiettivo lo spegnimento progressivo della diffusione OUC. Le radio attualmente titolari di una concessione che hanno diritto a una concessione di radiocomunicazione ma che non dispongono di una concessione come emittente dovranno comunque poter presentare una domanda di proroga dell’attuale concessione di radiocomunicazione OUC.
L’Aktion Medienfreiheit esige che non sia soltanto una disposizione potestativa ma che le concessioni di radiocomunicazione siano prorogate per consentire un trattamento equo di tutti i programmi a livello di diffusione analogica. ARPS, RRR e Romandie Médias ritengono che anche la concessione come emittente debba poter essere prorogata su richiesta e che la disposizione vada completata con il concetto di concessione come emittente.
2.5 Articolo 17a dell’ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)
Finora per la parte della larghezza di banda utilizzata per la diffusione di programmi radiotelevisivi non era dovuta alcuna tassa di concessione di radiocomunicazione (art. 39 cpv. 1 dell’attuale LTC). Ora questa deroga sussiste ancora solo per la diffusione di programmi radiotelevisivi previsti da una concessione (art. 39 cpv. 1 LTC riveduta).
Questa modifica incide sui titolari di concessioni di radiocomunicazione per la diffusione OUC, DAB+ e DVB-T.
Secondo l’articolo 39 capoverso 3bisdella LTC riveduta, questo onere supplementare può essere attenuato prevedendo una riduzione per favorire l’introduzione di nuove tecnologie. Secondo l’articolo 58 LRTV in combinato disposto con l’articolo 50 ORTV, ciò interessa unicamente la diffusione DAB+.
Secondo l’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni, non viene riscossa nessuna tassa di concessione per la diffusione di programmi radiotelevisivi secondo l’articolo 39 capoverso 1 LTC. Anche questa esenzione dalle tasse interessa d’ora in poi unicamente i programmi oggetto di una concessione.
L’avamprogetto prevede che le emittenti attualmente titolari di una concessione che a partire dal 2020 non saranno più tenute a disporre di una concessione come emittenti, possano mantenere la loro concessione di radiocomunicazione OUC fino allo spegnimento delle OUC (cfr. art. 62a OGC); dovranno tuttavia versare una tassa per la concessione di radiocomunicazione ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 LTC riveduta.
La tassa per la concessione di radiocomunicazione dovrebbe rispecchiare il valore economico delle frequenze. Per il calcolo di questa tassa l’avamprogetto prevede di prendere come base la tassa di concessione di radiocomunicazione secondo l’articolo 22 LRTV, riscossa l’ultima volta presso la relativa emittente; deve però ammontare almeno a 10 000 franchi. È prevista la possibilità di una riduzione.
Il Cantone Zurigo considera insoddisfacente che la tassa possa soltanto essere ridotta e non vi sia la possibilità di aumentarla neppure nel caso di un notevole ampliamento della zona di copertura.