Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine

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Il Servizio di riconoscimento esercita la vigilanza sugli IdP e sui sistemi di eID riconosciuti e reagisce in caso di non adempimento delle prescrizioni o di eventi nell’ambito della sicurezza informatica. A tal scopo, a determinati intervalli esige le necessarie dimostrazioni di conformità dagli IdP riconosciuti e le verifica. Può imporre a un IdP o a un sistema di eID l’adozione di misure e a determinate condizioni revocare il riconoscimento (art. 12 AP).

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1 Soluzione sviluppata dal mercato

Già oggi sono in uso diverse eID. Per annunciarsi a un dispositivo mobile atto a navigare in Internet, ad esempio, occorre di norma allestire un profilo eID (p. es. AppleID, Google ID). Con quest’ultimo ci si può registrare in maniera semplice anche ad altri servizi in rete, che fanno affidamento su tale identificazione

Servizi statali in rete nell’ambito del governo elettronico richiedono un’identificazione univoca e affidabile che mediante procedure standardizzate garantisce che l’identità del titolare di un’eID è stata verificata. Diversi Stati rilasciano proprie eID secondo soluzioni gestite completamente dallo Stato o da privati riconosciuti. Le soluzioni puramente statali non garantiscono però una buona accoglienza da parte dei cittadini e sono connesse a un elevato onere di investimento e soprattutto di esercizio per l’ente pubblico. Sono in grado di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici solo difficilmente e con adeguamenti costosi oppure essendo oggetto di nuovi concorsi. Sovente non conseguono la diffusione auspicata e in parte vengono impiegate in modo coattivo e solo una volta all’anno per la dichiarazione delle imposte.

L’evoluzione delle eID rilasciate dallo Stato è illustrata ulteriormente al numero 1.5.

La soluzione proposta sgrava lo Stato da buona parte di questa dinamica del mercato e dagli elevati costi ad essa connessi.

Nel frattempo sono disponibili sul mercato anche diverse eID affidabili offerte da IdP svizzeri la cui accettazione è in continua crescita (p.es. la Mobile ID della telefonia mobile o la SuisseID della Posta). Questi sistemi di eID saranno rafforzati mediante il riconoscimento e impiegati nell’ambito del governo elettronico. Il fatto di stabilire regole chiare motiverà inoltre altri possibili IdP a lanciarsi in questo mercato (p. es. banche o offerenti di carte di credito).

I requisiti posti ai sistemi di eID svizzeri riconosciuti sono concepiti in modo da adempiere il più possibile le condizioni per la notifica di sistemi di eID ai sensi del regolamento eIDAS.

1.3.2 Procedura di riconoscimento

Nell’ambito della firma elettronica, la procedura di riconoscimento è effettuata da un servizio privato accreditato secondo il pertinente diritto per il riconoscimento e la sorveglianza di offerenti di servizi di certificazione. L’accreditamento è rilasciato da un servizio a tal scopo designato dal Consiglio federale.

Nell’ambito delle piattaforme per la trasmissione sicura, per contro, è un’unità amministrativa del DFGP, ossia l’Ufficio federale della giustizia (UFG), a ricevere ed esaminare le domande di riconoscimento. L’UFG valuta in dettaglio, secondo le regole del diritto in materia di accreditamento, soltanto il rispetto degli standard tecnici. Le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle piattaforme per la trasmissione sicura sono rette dall’ordinanza del