Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine

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Oltre alle funzioni di riconoscimento e vigilanza, il Servizio di riconoscimento assume pure quelle dell’organismo di vigilanza ai sensi del regolamento eIDAS. Altre funzioni di vigilanza corrispondenti sono assunte, in seno alla Confederazione, dal DFF (Organo direzione informatica della Confederazione, ODIC). All’articolo 21 l’AP insedia perciò il Servizio di riconoscimento presso il DFF.

1.4.2 Finanziamento

Prestazioni preliminari della Confederazione

L’introduzione di eID riconosciute richiede risorse finanziarie della Confederazione per un totale di 6,5 milioni di franchi. Dato che si tratta di un progetto strategico che va parimenti a beneficio delle amministrazioni pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché dell’economia privata e della popolazione, si propone un cofinanziamento sostenuto dal DFGP, da E-Government Svizzera e da risorse centrali della Confederazione destinate al settore informatico.

Attualmente si prevedono costi d’esercizio informatico di circa 1,5 milioni di franchi all’anno, a cui si aggiungono costi di personale per circa 0,7 milioni. Queste uscite saranno però a medio termine compensate dalle entrate degli emolumenti per la copertura delle spese. Il piano di finanziamento per i costi d’esercizio sarà presentato dopo la consultazione insieme al messaggio.

Finanziamento mediante emolumenti

Per le prestazioni che lo Stato fornisce all’IdP sono stati esaminati diversi modelli di finanziamento. Sono stati respinti sia il modello «prepaid» - secondo cui l’IdP versa allo Stato un emolumento che copra il più possibile i costi, senza però che si possa essere sicuri che la diffusione delle eID sia tanto rapida da generare entrate sufficienti - sia il modello che prevede una verifica gratuita dei dati confermati dopo la loro prima trasmissione, che genererebbe notevoli perdite e non sarebbe pertanto opportuno a causa delle misure di risparmio dettate dalla politica. Si propone dunque un modello «pay-per-use» finanziato mediante emolumenti.

Secondo tale modello sarà emanata un’ordinanza sugli emolumenti. Per accelerare la diffusione delle eID, la prima trasmissione di dati d’identificazione personale in occasione

dell’allestimento dell’eID, è gratuita a condizione che l’ottenimento dell’eID sia pure gratuito per il richiedente. Per ogni trasmissione successiva di dati d’identificazione personale è invece riscosso un moderato emolumento dell’ordine delle decine di centesimi, che sarà stabilito in base a un’ordinanza del Consiglio federale ancora da emanare. A seconda della diffusione di eID riconosciute, in particolare dei livelli significativo ed elevato, questo modello permetterà di generare entrate sufficienti per coprire i costi.

Indennità versate dai gestori di servizi che utilizzano l’eID

Saranno in primo luogo i gestori di servizi che utilizzano l’eID, che si tratti di imprese private o di autorità, a beneficiare dell’utilizzo di eID, che consentirà loro di semplificare le procedure e dunque ridurre i costi (p. es. meno sportelli, meno carta e meno passaggi da un sistema a un altro, velocizzazione delle procedure, modelli di transazione innovativi). Essi dovranno quindi essere disposti a indennizzare l’applicazione di sistemi di eID. Spetterà al mercato stabilire le modalità di fatturazione delle prestazioni.