Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
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16 settembre 2014 sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione (RS 272.11). Le prescrizioni tecniche e la definizione esatta degli standard più attuali da rispettare figurano in allegato a questa ordinanza e sono pubblicate sul sito Internet dell’UFG. In tal modo si garantisce la considerazione tempestiva degli sviluppi tecnici nel campo della trasmissione sicura.
Questa procedura è più semplice e ha dimostrato la sua efficacia. La procedura di riconoscimento per gli IdP s’ispira pertanto a quella per le piattaforme di trasmissione: secondo l’AP, il Servizio di riconoscimento è competente per il ricevimento e l’esame delle domande di riconoscimento di IdP e sistemi di eID, per cui assume la medesima funzione svolta dall’UFG nell’ambito del riconoscimento delle piattaforme di trasmissione. In una nuova ordinanza dipartimentale si prevede di emanare e aggiornare le prescrizioni tecniche e definire gli standard da rispettare. Tali disposizioni saranno armonizzate con le regole vigenti nel settore della firma elettronica e delle piattaforme di trasmissione, cosicché gli IdP riconosciuti potranno beneficiare di sinergie nell’ambito delle certificazioni.
1.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze
1.4.1 Nuovi compiti
La legge sull’eID comporta nuovi compiti per l’Amministrazione federale. Da un lato, il Servizio delle identità è incaricato di allestire un’interfaccia per la trasmissione di dati
d’identificazione personale, dall’altro deve essere istituito il Servizio competente per il riconoscimento degli IdP e la relativa vigilanza (cfr. n. 1.2.6). Questi due servizi non sono necessariamente attribuiti alla medesima unità amministrativa della Confederazione.
Il Servizio delle identità assume i seguenti compiti:
a) gestisce e mantiene l’infrastruttura informatica che gli è necessaria (interfaccia verso gli
IdP e collegamento delle banche dati interne all’Amministrazione come ISA, Infostar,
ecc.);
b) fornisce supporto tecnico alle banche dati federali interessate;
c) fornisce supporto tecnico agli IdP riconosciuti;
d) elabora e cura le prescrizioni tecniche e organizzative per il riconoscimento di IdP e si-
stemi di eID;
e) acquisisce i servizi degli IdP necessari alla Confederazione;
f) si tiene informato sugli sviluppi tecnologici attuali nel settore dell’eID e sulle pertinenti
questioni in materia di sicurezza informatica.
Secondo l’articolo 19 AP, il Servizio delle identità è un’unità amministrativa annessa al DFGP (fedpol). Quest’ultimo è competente per l’attività normativa nel settore dei documenti
d’identità e ha elaborato i piani eID. La maggior parte delle banche dati che fungono da fonte per la conferma dei dati d’identificazione personale è tenuta presso il DFGP. Se necessaria, una domanda di rettifica dei suddetti dati potrebbe essere indirizzata all’esistente servizio di clearing dell’UCC-UPI.
Il Servizio di riconoscimento assume i seguenti compiti:
a) riconosce gli IdP;
b) sorveglia gli IdP riconosciuti e i loro sistemi di eID; e
c) gestisce e pubblica l’elenco degli IdP riconosciuti.