Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine

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1.5 Mezzi d’identificazione elettronica statali nel contesto internazionale, in particolare europeo

1.5.1 Premessa

La Svizzera non è l’unico Paese a introdurre un mezzo d’identificazione elettronico. Questo tema è all’ordine del giorno di numerosi Stati da oltre 15 anni. In considerazione della natura globale dei servizi in rete è importante che il mezzo d’identificazione elettronica riconosciuto dallo Stato sia pianificato, dal punto di vista progettuale, tecnico e giuridico, in modo da poter poi essere impiegato a livello internazionale, soprattutto europeo. Il regolamento eIDAS e i pertinenti standard tecnici specificano condizioni quadro che garantiscono l’interoperabilità tra i singoli sistemi dei diversi Paesi. Il progetto dei sistemi di eID riconosciuti svizzeri si orienta a queste prescrizioni europee cosicché le eID svizzere potrebbero essere usate anche nel contesto internazionale.

Con la presente legge si crea tra l’altro un quadro giuridico e di standardizzazione per il riconoscimento di sistemi di eID e di IdP. Tale quadro è strutturato in modo da consentire un successivo riconoscimento reciproco dei sistemi di eID tra la Svizzera e l’UE o singoli Stati membri. A tal scopo sarebbero necessari accordi bilaterali.

1.5.2 Sviluppi degli ultimi quindici anni

Gli Stati interessati si sono in un primo tempo concentrati sulle questioni di quando il loro documento d’identità verrebbe dotato di un’eID, di quali tecnologie utilizzare e di quali funzioni integrarvi.

I punti principali erano: quale tecnologia chip e quale sistema operativo su chip verrebbero usati nonché se il chip avrebbe comunicato con il suo ambiente con contatto o via radio (NFC). Un importante problema giuridico e politico era se l’eID sarebbe stata riferita a un identificatore personale esistente e, se del caso, di quale tipo questo sarebbe stato. Dal punto di vista funzionale andava deciso se il chip avrebbe contenuto pure una chiave per la firma elettronica e, successivamente, la funzione di passaporto elettronico con tecnologia radio nel frattempo standardizzata dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organization, ICAO).

Con queste considerazioni, negli ultimi anni la maggior parte degli Stati europei ha via via introdotto un’eID connessa con la carta d’identità come elemento centrale di un sistema di eID nazionale. Ha aperto la pista la Finlandia, nel 1999, seguita da Estonia, Belgio, Spagna e Portogallo. La Germania ha introdotto una carta d’identità elettronica nel 2010. Negli ultimi anni sono stati in particolare Paesi del Vicino Oriente e dell’Asia a rilasciare nuove carte d’identità statali con funzione di eID. Questa gara alla digitalizzazione ha forse avuto luogo anche perché nessuno Stato voleva restare indietro. Né gli Stati Uniti né il Regno Unito hanno invece introdotto un’eID statale, conformemente al loro generale scetticismo nei confronti delle carte d’identità, mentre diversi Stati federali americani hanno rilasciato patenti di guida elettroniche.

Una prima soluzione consisteva in smartcard con chip basati sul contatto, fondate essenzialmente sulla tecnologia delle carte per la firma elettronica. Esempi di questo tipo sono l’eID finlandese, quella estone, quella belga e sostanzialmente anche quella svizzera.