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Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 12 pagine
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Legge federale sui mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti RU 20..
Allegato
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 22 giugno 200110 sui documenti d’identità
Art. 1 cpv. 3 secondo periodo
3… I titolari possono anche essere cittadini stranieri.
Art. 11 cpv. 1 lett. k e cpv. 3
1L'Ufficio federale di polizia gestisce un sistema d'informazione. Tale sistema contiene i dati personali che figurano nel documento d'identità e quelli che vi sono registrati, nonché i dati seguenti:
k. il numero d’assicurato conformemente alla legge su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
3Il trattamento dei dati serve per rilasciare e aggiornare i mezzi d’identificazione elettronica conformemente alla legge del ….11 sull’eID.
Art. 12 cpv. 2 lett. g e h
2Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d'informazione:
g. la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri;
h. il Servizio svizzero delle identità elettroniche (Servizio delle identità) di cui all’articolo 19 della legge sull’eID12.
Art. 14 Divieto di gestire banche dati parallele
È vietata la gestione di banche dati parallele, tranne per la conservazione limitata nel tempo da parte dell'autorità di rilascio dei moduli della domanda e dei dati trasmessi al Servizio delle identità.
10 RS 143.1
11 RS …., FF ….
12 RS …., FF ….