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Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 12 pagine

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Legge federale sui mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti RU 20..

Allegato

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 22 giugno 200110 sui documenti d’identità

Art. 1 cpv. 3 secondo periodo

3… I titolari possono anche essere cittadini stranieri.

Art. 11 cpv. 1 lett. k e cpv. 3

1L'Ufficio federale di polizia gestisce un sistema d'informazione. Tale sistema contiene i dati personali che figurano nel documento d'identità e quelli che vi sono registrati, nonché i dati seguenti:

k. il numero d’assicurato conformemente alla legge su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

3Il trattamento dei dati serve per rilasciare e aggiornare i mezzi d’identificazione elettronica conformemente alla legge del ….11 sull’eID.

Art. 12 cpv. 2 lett. g e h

2Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d'informazione:

g. la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri;

h. il Servizio svizzero delle identità elettroniche (Servizio delle identità) di cui all’articolo 19 della legge sull’eID12.

Art. 14 Divieto di gestire banche dati parallele

È vietata la gestione di banche dati parallele, tranne per la conservazione limitata nel tempo da parte dell'autorità di rilascio dei moduli della domanda e dei dati trasmessi al Servizio delle identità.

10 RS 143.1

11 RS …., FF ….

12 RS …., FF ….