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Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 12 pagine
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Legge federale sui mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti RU 20..
b. significativo: riduzione significativa del rischio di uso abusivo o alterazione dell’identità;
c. elevato: impedimento dell’uso abusivo o dell’alterazione dell’identità.
2I diversi livelli di sicurezza si distinguono per:
a. il processo di rilascio, in particolare per quanto riguarda l’identificazione e l’autenticazione del titolare al momento della registrazione;
b. la gestione del sistema, in particolare per quanto riguarda l’aggiornamento dei dati d’identificazione personale;
c. l’utilizzo, in particolare per quanto riguarda l’identificazione e l‘autenticazione; e
d. misure di sicurezza tecniche od organizzative supplementari secondo il corrispondente stato della tecnica.
3Un’eID rilasciata per un determinato livello di sicurezza può essere utilizzata anche per un livello di sicurezza inferiore.
4Il Consiglio federale disciplina i diversi livelli di sicurezza, in particolare i requisiti minimi per l’identificazione e l’autenticazione.
Art. 6 Processo di rilascio
1Chi desidera un’eID ne richiede il rilascio a un IdP.
2L’IdP verifica i presupposti personali.
3Con il consenso del richiedente, l’IdP chiede al Servizio svizzero delle identità elettroniche (Servizio delle identità) la trasmissione dei dati d’identificazione personale secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2.
4L’IdP attribuisce i dati d’identificazione personale all’eID e l’eID alla persona fisica.
5Il Servizio delle identità mette a verbale la trasmissione dei dati.
Art. 7 Dati d’identificazione personale
1Il Servizio delle identità attribuisce i seguenti dati d’identificazione personale a un’eID:
a. numero di registrazione eID;
b. cognome ufficiale;
c. nomi;
d. data di nascita.
2Per i livelli di sicurezza significativo ed elevato può inoltre attribuire all’eID i seguenti dati d’identificazione personale: