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Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 12 pagine

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Legge federale sui mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti RU 20..

3Il Consiglio federale disciplina i presupposti per l’acquisizione, il rilascio, il blocco e la revoca di un’eID.

Art. 4 Riconoscimento degli IdP

1Gli IdP che intendono rilasciare eID necessitano un riconoscimento del Servizio di riconoscimento dei fornitori di servizi identitari (Servizio di riconoscimento) (art. 21).

2Sono riconosciuti gli IdP che:

a. hanno sede in Svizzera;

b. dispongono di un numero IDI conformemente alla legge federale del 18 giugno 20105 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI);

c. dimostrano che i responsabili dei sistemi di eID non rappresentano un rischio per la sicurezza;

d. impiegano persone che dispongono delle conoscenze tecniche, dell’esperienza e delle qualifiche necessarie;

e. garantiscono che i sistemi di eID da loro gestiti adempiono i requisiti di sicurezza previsti per il corrispondente livello di sicurezza;

f. detengono e trattano i dati del sistema di eID in Svizzera secondo il diritto svizzero;

g. dimostrano di avere un’assicurazione sufficiente a coprire la responsabilità civile secondo l’articolo 24 o garanzie finanziarie equivalenti;

h. garantiscono il rispetto del diritto applicabile, segnatamente della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione.

3Il riconoscimento deve essere rinnovato al più tardi dopo tre anni.

4Il Consiglio federale emana prescrizioni più dettagliate sui presupposti del riconoscimento, in particolare su:

a. i requisiti tecnici e di sicurezza e la loro verifica;

b. la copertura assicurativa necessaria o le garanzie finanziarie equivalenti;

c. gli standard e i protocolli tecnici applicabili ai sistemi di eID nonché la loro verifica regolare.

Art. 5 Livelli di sicurezza

1Gli IdP possono gestire sistemi di eID con differenti livelli di sicurezza correlati fra loro e rilasciare di conseguenza eID che offrono i seguenti gradi di affidabilità:

a. basso: riduzione del rischio di uso abusivo o alterazione dell’identità;

5 RS 431.03