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Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 12 pagine
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Legge federale sui mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti RU 20..
a. il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19466 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’assicurato);
b. il sesso;
c. il luogo di nascita;
d. lo stato civile;
e. la cittadinanza e se del caso lo statuto di soggiorno;
f. l’immagine del viso;
g. il numero e il tipo del documento d’identità o della carta di soggiorno rilasciati dalla Svizzera;
h. l’immagine della firma.
3Può integrare i dati d’identificazione personale con informazioni supplementari, in particolare il momento del più recente aggiornamento dei dati nei sistemi d’informazione secondo l’articolo 20.
4L’IdP può attribuire dati supplementari a un’eID.
Art. 8 Aggiornamento dei dati d’identificazione personale
1L’IdP aggiorna i dati d’identificazione personale da esso gestiti, ottenendoli automaticamente presso il Servizio delle identità in base al numero di registrazione eID, almeno con le scadenze seguenti:
a. per eID del livello di sicurezza basso: annualmente;
b. per eID del livello di sicurezza significativo: trimestralmente;
c. per eID del livello di sicurezza elevato: settimanalmente.
2È responsabile per il blocco o la revoca immediati delle eID da esso rilasciate nel caso in cui il numero di registrazione eID non debba più essere utilizzato.
Art. 9 Utilizzo sistematico del numero d’assicurato per lo scambio di dati
1Il Servizio delle identità è autorizzato a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato per identificare le persone nell’ambito dello scambio elettronico di dati con i registri di persone secondo l’articolo 20 capoverso 2.
2L’IdP non può utilizzare il numero d’assicurato per l’identificazione di persone; può però registrarlo nel suo sistema di eID e comunicarlo ai gestori di servizi che utilizzano l'eID e sono autorizzati a usare il numero d'assicurato.