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Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 12 pagine

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Legge federale sui mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti RU 20..

4Il Servizio delle identità garantisce che l’IdP possa sempre verificare la validità del numero di registrazione eID in modo affidabile e gratuitamente mediante una procedura usuale.

5Il Consiglio federale definisce gli standard applicabili e i protocolli tecnici per la trasmissione e disciplina il modo di procedere per il caso in cui differenti registri di persone forniscano dati contradditori.

Sezione 7: Servizio di riconoscimento per i fornitori di servizi identitari

Art. 21 Competenza

1Il Servizio di riconoscimento per i fornitori di servizi identitari (Servizio di riconoscimento) è aggregato al DFF.

2È competente per il riconoscimento degli IdP e dei loro sistemi di eID e per la relativa vigilanza.

Art. 22 Elenco degli IdP riconosciuti

Il Servizio di riconoscimento pubblica l’elenco degli IdP riconosciuti e dei loro sistemi di eID.

Sezione 8: Emolumenti

Art. 23

1Il Servizio delle identità e il Servizio di riconoscimento riscuotono degli emolumenti dagli IdP per decisioni e prestazioni di servizi.

2Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti nel quadro dell’articolo 46a della legge del 21 marzo 19977 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Al fine di stabilire gli emolumenti per la trasmissione di dati d’identificazione personale può in particolare considerare se si tratta di una prima trasmissione o dell’aggiornamento di dati d’identificazione personale e se l’IdP rilascia gratuitamente l’eID al titolare.

7 RS 172.010