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Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 12 pagine
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Legge federale sui mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti RU 20..
Art. 10 Trattamento e trasmissione di dati
1Gli IdP possono trattare i dati d’identificazione personale trasmessi dal Servizio delle identità unicamente per effettuare identificazioni e autenticazioni secondo la presente legge.
2Possono trasmettere ai gestori di servizi che utilizzano l'eID unicamente i dati d’identificazione personale corrispondenti al livello di sicurezza richiesto e a condizione che il titolare dell’eID vi acconsenta.
3Né IdP riconosciuti né gestori di servizi che utilizzano l'eID possono comunicare a terzi i dati d’identificazione personale secondo l’articolo 7 capoverso 2 o i profili di utilizzo su di essi fondati.
4Per il resto si applica la legislazione sulla protezione dei dati.
Art. 11 Scadenza del riconoscimento
1Il riconoscimento scade con l’avvio della procedura di fallimento dell’IdP. I sistemi di eID non sono pignorabili e non rientrano nella massa fallimentare.
2L’IdP notifica al Servizio di riconoscimento la prevista cessazione dell’attività indicando il modo di procedere previsto per quanto riguarda le eID rilasciate.
3I sistemi di eID di un IdP che cessa la sua attività o nei cui confronti è stata avviata una procedura di fallimento possono essere ceduti a un altro IdP riconosciuto. Il ricavato della cessione rientra in un’eventuale massa fallimentare.
Art. 12 Misure di vigilanza e revoca del riconoscimento
1Il Servizio di riconoscimento adotta le misure necessarie se constata che un IdP non rispetta le prescrizioni, segnatamente se non adempie più i presupposti per il riconoscimento.
2Se sussiste la speranza di sanare il vizio, il Servizio di riconoscimento stabilisce a tal fine un termine adeguato.
3Il Servizio di riconoscimento può revocare il riconoscimento dell’IdP che:
a. viola le disposizioni della presente legge;
b. non adempie più i presupposti per il riconoscimento secondo l’articolo 4 capoverso 1;
c. non soddisfa i requisiti posti dal Servizio di riconoscimento; o
d. impiega, in veste di responsabili dei sistemi di eID, persone oggetto di una condanna passata in giudicato per reati connessi alla criminalità su Internet.
Art. 13 Sistema di eID sussidiario della Confederazione
1Se nessun IdP è riconosciuto per il rilascio di eID di livello di sicurezza significativo o elevato, il Consiglio federale può designare un’unità amministrativa che gestisca un sistema di eID e rilasci eID al fine di soddisfare le esigenze delle autorità.