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Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 12 pagine

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Legge federale sui mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti RU 20..

e. aggiorna periodicamente i dati d’identificazione personale presso il Servizio delle identità;

f. chiede al titolare dell’eID il consenso esplicito per la prima trasmissione di dati d’identificazione personale a gestori di servizi che utilizzano l'eID;

g. cancella i dati sull’utilizzo di un’eID dopo sei mesi.

2Istituisce un servizio clienti che consente di ricevere e trattare le notifiche di problemi o perdite di un’eID. Notifica al Servizio delle identità errori nei dati d’identificazione personale.

3Se vi è il pericolo che un terzo possa avere accesso a un’eID o se sono notificati la perdita o il sospetto di uso abusivo di un’eID, l’IdP è tenuto a bloccare immediatamente l’eID.

4Deve accertare che la persona che ha richiesto il blocco dell’eID vi sia autorizzata. Informa immediatamente il titolare dell’eID sul blocco.

Art. 18 Interoperabilità

1Gli IdP riconoscono vicendevolmente i loro sistemi di eID e ne garantiscono l’interoperabilità.

2Il Consiglio federale stabilisce gli standard tecnici e definisce le interfacce.

Sezione 6: Servizio svizzero delle identità elettroniche

Art. 19 Organizzazione

Il Servizio svizzero delle identità elettroniche (Servizio delle identità) è aggregato al DFGP.

Art. 20 Compiti e obblighi

1Il Servizio delle identità attribuisce i dati d’identificazione personale di cui all’articolo 7 capoversi 1 e 2 ai corrispondenti numeri di registrazione eID e li trasmette agli IdP.

2Gestisce un sistema d’informazione per la trasmissione dei dati d’identificazione personale agli IdP. Questo sistema d’informazione ha accesso ai registri di persone seguenti:

a. il sistema d’informazione sui documenti d’identità (ISA);

b. il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC);

c. il registro informatizzato dello stato civile (Infostar); e

d. il registro centrale dell’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS (UCC-UPI).

3Il sistema d’informazione è concepito in modo da poter confrontare i propri dati con quelli dei registri di persone di cui al capoverso 2.