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Consultazione 2017/20: Disciplinamento a livello di ordinanza concernente l'entrata in vigore della legge sulle attività informative: Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) · 8 pagine

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Art. 8 Obbligo di notifica e di informazione dei servizi controllati

1 Il SIC e il Servizio informazioni dell’esercito (SIEs) notificano all’ACI ogni nuovo mandato di esplorazione radio e di esplorazione dei segnali via cavo. Nel contempo, trasmettono l’elenco attuale delle chiavi di ricerca e informano sulla conclusione del mandato.

2 L’esplorazione radio e dei segnali via cavo inizia indipendentemente dall’avvio del controllo da parte dell’ACI.

Art. 9 Metodi di lavoro

1 Per l’esercizio del suo mandato di controllo l’ACI può, in particolare, svolgere le seguenti attività:

a. verificare la legalità dei mandati di esplorazione radio che il SIC e il SIEs assegnano al Centro operazioni elettroniche (COE);

b. esaminare le demande di esplorazione dei segnali via cavo, le decisioni sulle autorizzazioni e sui nullaosta nonché i mandati di esplorazione dei segnali via cavo;

c. esaminare i documenti del COE sulla pianificazione, la realizzazione e l’utilità dell’esplorazione radio e dei segnali via cavo;

d. verificare i risultati dell’esplorazione radio e dei segnali via cavo mediante controlli a campione;

e. esaminare le procedure del COE documentate separatamente secondo le sue istruzioni;

f. interrogare oralmente o per scritto i collaboratori del SIC, del SIEs e del COE.

2 Controlla di regola ogni anno i mandati di esplorazione radio. Controlla l’esecuzione dei mandati di esplorazione dei segnali via cavo entro sei mesi dall’inizio dell’esplorazione.

3 Presenta annualmente al DDPS un rapporto sulle sue verifiche. Il DDPS trasmette il rapporto al Consiglio federale e lo informa sulle raccomandazioni dell’ACI e sulla loro attuazione.

Sezione 4: Autorità di vigilanza cantonale

Art. 10 Designazione e richieste

1 I Cantoni designano i servizi e gli organi di vigilanza responsabili della vigilanza cantonale e li annunciano alla SG-DDPS all’attenzione del SIC e dell’AVI-AIn.

2 Le richieste di visione dei dati trattati dal Cantone su mandato della Confederazione secondo l’articolo 82 capoverso 4 LAIn possono essere presentate al SIC oralmente o per scritto.