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Consultazione 2017/20: Disciplinamento a livello di ordinanza concernente l'entrata in vigore della legge sulle attività informative: Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) · 8 pagine
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Art. 11 Compiti
1 L’autorità di vigilanza cantonale verifica in particolare se le seguenti condizioni sono adempiute:
a. le procedure amministrative cantonali sono conformi alle pertinenti prescrizioni legali;
b. l’organo d’esecuzione cantonale, in applicazione della LAIn, non gestisce alcuna collezione di dati propria;
c. i dati trattati dal Cantone entro le proprie competenze non contengono indicazioni riguardo a dati trattati dal SIC;
d. la trasmissione di dati ad altri organi avviene in maniera legale e adeguata.
2 Inoltre, sulla base dell’elenco dei mandati assegnati dal SIC, verifica se l’organo d’esecuzione cantonale adempie le seguenti condizioni:
a. esegue i mandati conformemente alle disposizioni legali;
b. acquisisce informazioni conformemente alle disposizioni legali;
c. rispetta le esigenze in materia di legislazione sulla protezione dei dati (per la sicurezza dei dati e la protezione della personalità).
3 L’AVI-AIn può sostenere l’autorità di vigilanza cantonale nell’adempimento del suo compito.
Sezione 5: Collaborazione degli organi di vigilanza
Art. 12
1 L’AVI-AIn e l’ACI coordinano le loro attività di vigilanza e di verifica.
2 L’ACI informa l’AVI-AIn sui risultati della propria vigilanza e delle proprie verifiche e trasmette all’AVI-AIn raccomandazioni e proposte secondo l’articolo 79 capoverso 3 LAIn.
3 L’AVI-AIn informa l’ACI sui risultati della vigilanza e delle verifiche rilevanti per l’attività di quest’ultima e trasmette all’ACI il rapporto annuale secondo l’articolo 78 capoverso 3 LAIn.
4 L’AVI-AIn, l’ACI, il Controllo federale delle finanze e gli altri organi di vigilanza competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiare informazioni sulle loro attività di vigilanza e di verifica nonché sui relativi risultati, nella misura in cui è necessario all’adempimento dei rispettivi compiti.
5 Il Tribunale amministrativo federale può farsi informare dall’ACI sui risultati della sua attività di verifica nel settore dell’esplorazione dei segnali via cavo, in generale o su singoli mandati.