Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/20: Disciplinamento a livello di ordinanza concernente l'entrata in vigore della legge sulle attività informative: Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) · 10 pagine

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ni Svizzeri [ACS] e Unione delle Città Svizzere [UCS]) hanno rinunciato a esprimere un parere.

4 I risultati della procedura di consultazione nel dettaglio

4.1 Pareri dei Cantoni

Sintesi

Alcuni Cantoni hanno formulato osservazioni in merito a singole disposizioni dell’ordinanza e suggerito modifiche. Per quanto concerne l’articolo 5 (rilascio di informazioni all’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative), hanno per esempio fatto notare che nemmeno ai collaboratori dei Cantoni possono derivare pregiudizi da informazioni veritiere. Diversi Cantoni hanno inoltre formulato osservazioni in merito alle disposizioni riguardanti l’autorità di vigilanza cantonale (art. 10 e 11). AR, LU, UR, ZH hanno invece chiesto chiarimenti sull’attuazione concreta della procedura di consultazione dei dati relativi a dossier sensibili dal punto di vista della protezione delle fonti. Due Cantoni hanno infine chiesto conferma del fatto che i Cantoni non devono creare autorità separate per la vigilanza cantonale (SO, OW).

Nel dettaglio

 Ingresso

ZG fa notare che nell’ingresso deve essere riportato l’articolo 82 capoverso 6.

 Oggetto (art. 1 OVAIn)

SO è dell’avviso che, per «organi di vigilanza», in tedesco si dovrebbe parlare di «Aufsichtsorgane» e non di «Dienstaufsichtsorgane».

 AVI-AIn: aggregazione (art. 2 OVAIn)

SO chiede di riconsiderare l’aggregazione dell’AVI-AIn alla Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS), visto che deve trattarsi di un’autorità indipendente.

 AVI-AIn: trasmissione di documenti (art. 4 OVAIn)

SO chiede di rendere più chiaro il nesso con l’articolo 78 capoverso 4 LAIn.

 AVI-AIn: rilascio di informazioni (art. 5 OVAIn)

BL, GE e ZG sono dell’avviso che l’articolo 5 dovrebbe includere anche i collaboratori dei servizi informazioni cantonali. BL e GE si chiedono inoltre quale sia il rapporto tra il segreto d’ufficio e l’obbligo di informazione nei confronti dell’AVI-AIn. BS propone di introdurre la facoltà di non deporre, che tuttavia dovrebbe essere limitata ai casi di autoincriminazione. SO accoglie con favore il fatto che l’AVI-AIn elabori autonomamente il proprio regolamento interno garantendo così la propria indipendenza.

 ACI: composizione (art. 6 OVAIn)

SO è dell’avviso che, ai fini dell’indipendenza dal DDPS, in seno all’Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio e dei segnali via cavo (ACI) non dovrebbero essere impiegati collaboratori di tale dipartimento.

 ACI: metodi di lavoro (art. 9 OVAIn)