Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/20: Disciplinamento a livello di ordinanza concernente l'entrata in vigore della legge sulle attività informative: Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) · 10 pagine

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Non sono invece stati presi in considerazione, in particolare, i seguenti elementi:

 diverse proposte che avrebbero reso necessaria una modifica della legge formale, tra

cui soprattutto l’idea di trasformare l’AVI-AIn in un organo per le segnalazioni di irregolarità («whistleblowing») o di aggregarla amministrativamente a un altro dipartimento oppure di collocarla addirittura al di fuori dell’Amministrazione federale (cfr. a tale proposito l’art. 77 cpv. 1 LAin) nonché la proposta di far eleggere i membri dell’ACI dall’Assemblea federale o da una delle sue commissioni (cfr. art. 79 LAIn);  la richiesta di introdurre l’obbligo della presenza di un rappresentante del SIC durante

le ispezioni dell’autorità di vigilanza nei Cantoni, poiché è molto probabile che un organo di vigilanza non desideri avere un rappresentante del SIC sul posto. Allo stesso modo, non è stata considerata la richiesta di una regolamentazione più precisa della vigilanza cantonale, in quanto deve essere rispettata l’autonomia dei Cantoni;

 le richieste di integrazione che avrebbero comportato solo la ripetizione, nell’OVAIn,

di disposizioni contenute in altri atti normativi, per esempio quella relativa alla possibilità, per l’ACI, di informare in merito alla sua attività. Tale possibilità esiste infatti per tutte le autorità. Inoltre non è stato ritenuto necessario specificare che l’ACI deve valutare la proporzionalità dei mandati di esplorazione radio, visto che ciò fa parte della verifica della legalità;

 le obiezioni secondo cui occorrerebbe introdurre nella presente ordinanza appositi cri-

teri per quanto riguarda l’organizzazione e la composizione del personale dell’AVI-AIn. Una simile disposizione in un’ordinanza emanata dal Consiglio federale sarebbe infatti in contrasto con l’indipendenza di questa autorità. L’esistenza di simili regole nel caso dell’ACI dipende dal fatto che quest’ultima, nonostante il nome, svolge una funzione di vigilanza interna. Viceversa, non è opportuno applicare le regole previste per l’AVI-AIn (composta da personale che vi svolge la propria occupazione principale) all’ACI (composta da membri che vi svolgono un’occupazione accessoria), come per esempio la presentazione di un proprio preventivo all’Assemblea federale o di un proprio regolamento interno;

 la richiesta di verbalizzare tutti i colloqui tra l’AVI-AIn e le unità organizzative sottopo-

ste a vigilanza: ciò faciliterebbe la tracciabilità, ma renderebbe impossibili i contatti più informali e casuali, indispensabili nella pratica, riducendo così l’efficacia dell’AVI-AIn;

 la proposta di prevedere una responsabilità personale per i danni causati da false di-

chiarazioni delle persone tenute a informare l’AVI-AIn, poiché la responsabilità per i danni causati da collaboratori della Confederazione in servizio è già disciplinata in un apposito atto normativo (legge sulla responsabilità);

 le preoccupazioni dei partecipanti che ritengono che l’ACI non possa avere membri

che lavorano al DDPS o al DFGP. L’ordinanza, infatti, limita già le possibilità di influenza da parte del DDPS e, inoltre, per l’UCI è indispensabile poter contare sulle competenze specialistiche dei collaboratori del DDPS e del DFGP;

 il parere secondo cui l’esplorazione radio e dei segnali via cavo può iniziare solo dopo

il controllo da parte dell’ACI. Questa richiesta, infatti, non tiene conto del fatto che il Tribunale amministrativo federale effettua il controllo ex ante sull’esplorazione dei segnali via cavo, mentre l’ACI è un organo addetto al controllo ex post. Inoltre il compito dell’ACI è quello di verificare l’esecuzione dei mandati di esplorazione dei segnali via cavo, non la loro legalità.

6 Allegato

Partecipanti alla procedura di consultazione che hanno inoltrato un parere o una risposta

Cantoni:

 Cantone di Appenzello Esterno