Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/20: Disciplinamento a livello di ordinanza concernente l'entrata in vigore della legge sulle attività informative: Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) · 10 pagine

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 ACI: organizzazione (art. 7 OVAIn)

La Federazione Svizzera degli Avvocati chiede che l’ACI informi sulla sua attività almeno a cadenza annuale. La DelCG e il PS propongono che le decisioni dell’ACI vengano prese a maggioranza dei membri.

 ACI: obbligo di notifica e di informazione (art. 8 OVAIn)

La Federazione Svizzera degli Avvocati chiede che il testo venga formulato in modo più preciso per garantire un’informazione completa all’ACI. Ritiene inoltre che l’esplorazione radio e dei segnali via cavo possa iniziare solo dopo il controllo da parte dell’ACI.

Per quanto riguarda il capoverso 1, il Tribunale amministrativo federale fa notare la necessità di trasmettere non solo l’elenco delle chiavi di ricerca, ma anche tutte le modifiche apportate a tale elenco. Il PS chiede che, nell’ambito dell’esplorazione dei segnali via cavo, l’ACI venga informata in modo esaustivo in merito ai documenti relativi alla procedura di autorizzazione e nullaosta.

 ACI: metodi di lavoro (art. 9 OVAIn)

La Federazione Svizzera degli Avvocati ritiene che le attività di verifica dell’ACI debbano essere formulate come disposizione imperativa e non potestativa.

In merito all’articolo 9 capoverso 2 OVAIn, il Tribunale amministrativo federale chiede se la data di inizio dell’esplorazione sia sufficientemente definita o se non debba invece riferirsi al nullaosta del capo del DDPS.

La DelCG e il PS ritengono che l’ACI non debba esaminare solo le procedure, ma anche i dati e i sistemi del Centro operazioni elettroniche (COE) e che sia necessario prevedere una disposizione che stabilisca la frequenza delle verifiche dell’ACI per i mandati di lunga durata relativi all’esplorazione dei segnali via cavo. Il PS chiede inoltre che l’ACI possa inoltrare al Tribunale amministrativo federale eventuali risultati che mettano in discussione la legalità di un mandato di esplorazione dei segnali via cavo.

La DelCG e il PS propongono infine di introdurre un nuovo articolo sui rapporti del SIC al capo del DDPS in merito ai viaggi rilevati nonché alle operazioni e alla gestione delle fonti.

 Autorità di vigilanza cantonale: designazione e richieste (art. 10 OVAIn)

La Federazione Svizzera degli Avvocati sottolinea l’importanza della trasparenza nel settore dei servizi informazioni e auspica pertanto un adeguamento dell’articolo 10 OVAIn che preveda la pubblicazione annuale dell’elenco degli organi di vigilanza da parte della SG-DDPS. Per quanto riguarda la consultazione, da parte degli organi di vigilanza, dei dati trattati dalle autorità d’esecuzione cantonali conformemente al diritto federale, ritiene inoltre necessario chiarire la relazione con il principio di trasparenza. In merito allo stesso tema, la DelCG e il PS auspicano che venga mantenuto l’attuale e ormai consolidato sistema di ricorso.

 Autorità di vigilanza cantonale: compiti (art. 11 OVAIn)

La DelCG e il PS propongono di riformulare in modo sostanziale l’articolo 11 OVAIn distinguendo tra criteri, obiettivo, oggetto e metodo della verifica al fine di rendere più chiara la concezione della norma.