Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/20: Disciplinamento a livello di ordinanza concernente l'entrata in vigore della legge sulle attività informative: Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) · 10 pagine

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SO è dell’avviso che il principio di proporzionalità come criterio di valutazione dovrebbe essere indicato esplicitamente e che, in linea di principio, sarebbe necessario pubblicare i rapporti di valutazione.

 Autorità di vigilanza cantonale: designazione e richieste (art. 10 OVAIn)

AR e UR chiedono di esaminare la possibilità di introdurre esplicitamente l’obbligo della presenza di un rappresentante del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) durante le verifiche dell’autorità di vigilanza cantonale. A tale proposito ZG fa notare che non è chiaro se, per la consultazione dei dati, l’autorità di vigilanza cantonale debba sempre prima richiedere, in ogni caso, il consenso della Confederazione. GL è dell’avviso che sarebbe utile aggiungere alcune spiegazioni sulla configurazione dell’autorità di vigilanza cantonale. Secondo LU, dall’articolo 10 OVAIn si evince che è il richiedente a decidere se presentare oralmente o per scritto le richieste di consultazione dei dati. OW troverebbe sproporzionata l’eventuale creazione di una propria autorità di controllo per la vigilanza. SO presuppone che anche dopo l’entrata in vigore dell’OVAIn sarà possibile far valutare l’attività dell’autorità d’esecuzione cantonale dall’organo di controllo separato.

 Autorità di vigilanza cantonale: compiti (art. 11 OVAIn)

BS chiede di valutare il rapporto tra l’articolo 11 OVAIn e l’articolo 32 capoverso 7 dell’ordinanza sulle attività informative (OAIn; informazione del SIC da parte delle autorità d’esecuzione cantonali sulla comunicazione di dati a servizi terzi) e suggerisce inoltre di includere tra i criteri di valutazione, oltre alla legalità, anche l’adeguatezza e l’efficacia. ZG auspica un maggior numero di disposizioni sulla questione dei mezzi e dei metodi con cui l’AVI-AIn fornirà sostegno all’autorità di vigilanza cantonale. ZH fa notare che, presso i servizi informazioni cantonali, anche in caso di adempimento di mandati del SIC non vi saranno solo dati inerenti al sistema federale, ma, eventualmente, anche collezioni di dati derivanti da diagrammi personali per determinati insiemi di casi e ritiene che tali collezioni di dati debbano essere escluse dal divieto di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b OVAIn.

 Collaborazione degli organi di vigilanza (art. 12 OVAIn)

SO osserva che per gli uffici cantonali di vigilanza sulla protezione dei dati dovrebbe essere prevista una normativa analoga qualora la consultazione dei dati da parte di tali uffici dovesse essere soggetta ad autorizzazione.

4.2 Altri pareri

Sintesi

Mentre l’Unione democratica di centro (UDC) approva in generale l’avamprogetto, il PLR.I Liberali e i Verdi hanno formulato alcune proposte di adeguamento. Il PS ha inserito nel proprio parere ampie proposte di modifica, in gran parte corrispondenti all’orientamento della DelCG. In particolare, sia il PS che la DelCG propongono una sostanziale riformulazione dell’articolo 11 OVAIn.

In merito agli obblighi di informazione nei confronti dell’AVI-AIn (articolo 5 OVAIn) sono stati espressi diversi pareri (PS, Federazione Svizzera degli Avvocati, Unione svizzera delle arti e mestieri, Associazione svizzera degli ufficiali informatori, dott. Mohler). Il dottor Mohler suggerisce inoltre, in linea di principio, di prevedere regole supplementari per la vigilanza dell’AVI-AIn nei Cantoni.

Nel dettaglio