Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/20: Disciplinamento a livello di ordinanza concernente l'entrata in vigore della legge sulle attività informative: Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) · 10 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
La DelCG e il PS chiedono inoltre un nuovo articolo 11a OVAIn che disciplini le questioni della vigilanza sui servizi informazioni cantonali da parte del SIC (secondo l’art. 75 LAIn) e del coordinamento tra l’organo di controllo della qualità del SIC e l’autorità di vigilanza cantonale nonché la collaborazione tra quest’ultima e l’AVI-AIn.
Collaborazione degli organi di vigilanza (art. 12 OVAIn)
La Federazione Svizzera degli Avvocati ritiene che l’ACI debba obbligatoriamente informare l’AVI-AIn in modo esaustivo e propone che anche l’AVI-AIn informi a sua volta l’ACI di tutti i risultati della vigilanza e delle verifiche.
Il Tribunale amministrativo federale auspica invece di poter essere informato dall’AVI-AIn in merito al rispetto delle condizioni stabilite nelle decisioni di autorizzazione.
Disposizioni finali (art. 13-15 OVAIn)
Il PS chiede che l’OVAIn entri in vigore il 1° settembre 2017 solo a condizione che il poco tempo a disposizione non pregiudichi la qualità della legislazione.
Allegato 1
Il Tribunale amministrativo federale fa notare la necessità di un’integrazione dell’ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP). La DelCG ritiene che debba essere adeguata l’ordinanza sul Servizio informazioni dell’esercito (O-SIEs).
5 Sintesi
È stato possibile prendere in considerazione il contenuto della maggior parte dei pareri pervenuti, anche grazie alla pressoché totale assenza di richieste contrastanti. In particolare, è stato completato il campo d’applicazione dell’ordinanza (art. 1), è stato introdotto l’obbligo, per l’AVI-AIn, di pubblicare il regolamento interno (nuovo art. 4), è stata ampliata e definita in modo più preciso la trasmissione di documenti all’AVI-AIn e, tra le persone protette conformemente all’articolo 5 capoverso 4, sono state incluse tutte le persone soggette all’obbligo di informazione. Per quanto riguarda l’ACI, è stato ripreso il principio delle decisioni prese a maggioranza dei membri (art. 7 cpv. 3) e, anche in questo caso, gli obblighi di notifica sono stati definiti in maniera più precisa nonché lievemente ampliati. È inoltre stata introdotta la possibilità, per l’ACI, di esaminare non solo le procedure ma anche i dati e il sistema del COE. Per i mandati di esplorazione dei segnali via cavo di durata superiore ai sei mesi è stato previsto l’obbligo per l’ACI di eseguire almeno una verifica nell’arco dei dodici mesi successivi. In riferimento all’autorità di vigilanza cantonale è invece stato stabilito che la SG-DDPS dovrà pubblicare ogni anno un elenco dei servizi e degli organi di vigilanza designati. È stata altresì chiarita la procedura di consultazione dei dati trattati dalle autorità d’esecuzione cantonali su mandato della Confederazione. L’articolo 11 è stato sostanzialmente riformulato e reso in tal modo più rigoroso e chiaro, ma non sono stati introdotti obblighi supplementari per i servizi cantonali oltre a quello di informare l’organo di livello superiore in merito all’attività svolta. È stata anche chiarita la collaborazione tra l’AVI-AIn e gli organi di vigilanza. Nella sezione relativa alla collaborazione degli organi di vigilanza è stata infine introdotta la possibilità, per il Tribunale amministrativo federale, di farsi informare dall’AVI-AIn sul rispetto delle condizioni stabilite nelle decisioni di autorizzazione.
Alcuni partecipanti hanno fatto notare punti non chiari o equivoci, che sono stati chiariti con apposite integrazioni nei commenti. Uno dei punti poco chiari riguardava la questione del segreto d’ufficio, al quale si deroga tuttavia con l’obbligo di informazione di cui all’articolo 78 LAIn.