Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/21: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro - Disposizioni speciali per studi veterinari e cliniche per animali (art. 21 OLL 2) · 10 pagine
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la notte e tutta la domenica: questo articolo consente alle aziende di disporre il lavoro notturno e domenicale senza obbligo di autorizzazione.
Alcuni partecipanti (AIPL, AR, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, SH) ritengono che, con la nuova normativa, anche gli studi veterinari possano occupare lavoratori di notte e la domenica senza l’obbligo di autorizzazione, ma sono del parere che solo il servizio di pronto soccorso possa essere prestato di notte e la domenica senza autorizzazione. GL ritiene che ci sia un errore nella legislazione.
AI formula la seguente critica: ai sensi del capoverso 1, per poter parlare di un’emergenza veterinaria devono essere soddisfatti alcuni criteri cumulativi; basta però che un animale sia malato o bisognoso di cure o vittima di un incidente per far sì che si tratti di un’emergenza. Auspica quindi una precisazione in tal senso nella versione tedesca.
3.2.2 Capoverso 2
Diversi Cantoni considerano superfluo il capoverso 2, dato il lavoro notturno e quello domenicale senza obbligo di autorizzazione vengono già trattati nel capoverso 1. È ovvio che se si può lavorare senza autorizzazione di notte e la domenica, ciò vale anche per il servizio di picchetto. Mescolare l’esonero dall’obbligo di autorizzazione per l’impiego di lavoratori con il servizio di picchetto viene però giudicato poco opportuno. In generale si chiede una migliore strutturazione. GE propone di formulare il capoverso 2 in modo che l’articolo 8b sia applicabile solo agli studi veterinari. Inoltre, si dovrebbe mantenere la definizione delle cliniche e degli studi di cui all’articolo 21 capoverso 2.
4 Osservazioni di altri partecipanti
CP è d’accordo con la revisione, ma fa notare che le nuove norme non devono andare a scapito del datore di lavoro. ChiroSuisse è favorevole in particolare alla regolamentazione derogatoria per le piccole aziende. L’USAM rileva che sta aumentando il numero di veterinari che vengono assunti come dipendenti e che rientrano quindi nel campo d’applicazione della legge sul lavoro.
4.1 SVS
La SVS è molto soddisfatta della soluzione elaborata e considera in gran parte adempiute le sue richieste. Propone però di modificare l’articolo 8b capoverso 2 OLL 2 in modo che siano chiamati a prestare picchetto solo i lavoratori che dal punto di vista giuridico possono effettivamente svolgerlo. Questo parere si basa sul fatto che esistono situazioni in cui i lavoratori non possono assolutamente prestare il servizio di picchetto (ad es. donne incinte o in allattamento e coloro che prestano servizio militare). Si tratta dunque di veterinari che sono sì collaboratori dell’azienda, ma che non possono essere chiamati a prestare detto servizio, per cui è necessario prevedere delle sostituzioni. Può quindi accadere che più di quattro veterinari figurino come lavoratori dell’azienda, per cui quest’ultima non può più appellarsi alla disposizione in questione, sebbene non tutti i suoi lavoratori possano essere chiamati a prestare servizio di picchetto.
Inoltre, per motivi legati alla certezza del diritto, gli intervalli di tempo di cui all’articolo 8b capoverso 2 OLL 2 dovrebbero essere uniformati. Non è chiara la ragione per cui nello stesso capoverso vengano definiti due intervalli di tempo diversi (quattro settimane e un mese). In alternativa, la SVS propone di elencare nell’ordinanza il numero massimo annuale dei servizi di picchetto con intervento effettivo (77 interventi). Infine, chiede di introdurre un capoverso 4 all’articolo 8b per definire l’espressione «giorno di picchetto». (Di questa opinione è anche il Cantone di NE). Secondo la SVS i giorni di picchetto dovrebbero corrispondere a un servizio di picchetto della durata massima di 24 ore.
L’USC e l’USI si associano a questa presa di posizione o la appoggiano, dato che la SVS rappresenta gli interessi sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. Per l’USI la presa di
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