Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/21: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro - Disposizioni speciali per studi veterinari e cliniche per animali (art. 21 OLL 2) · 10 pagine

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derogatoria per gli studi veterinari di piccole dimensioni nelle regioni periferiche. Infine viene auspicata la separazione della medicina veterinaria da quella umana.

Appare problematica la scarsa precisione delle espressioni «specializzazione tecnica» e «ubicazione aziendale» che, secondo i Cantoni, si tradurrà in difficoltà a livello di esecuzione. È inoltre emersa la domanda se tra i quattro veterinari vadano contati solo quelli dipendenti o anche il titolare dello studio; lo stesso vale per gli impiegati. I Cantoni vorrebbero che venisse precisato se solo i veterinari possono prestare servizio di picchetto o eventualmente anche il personale amministrativo o addirittura gli stagisti. Più partecipanti sottolineano infine che l’esonero dall’obbligo di autorizzazione per l’impiego di lavoratori negli studi veterinari deve essere ammesso solo per il servizio di pronto soccorso.

3.1 Nuovo articolo 8b OLL 2: Pianificazione e ripartizione del picchetto

VD critica la posizione del nuovo articolo 8b. La disposizione si applica a un ramo particolare, per cui non dovrebbe essere collocata tra le norme generali. Inoltre la numerazione è a suo avviso fuorviante, perché sembra che la disposizione sia un completamento dell’articolo 8a.

AG e ZG ritengono che, per maggiore chiarezza, il titolo della disposizione dovrebbe contenere anche l’espressione «per studi veterinari e cliniche per animali». In questo modo si garantisce che la disposizione venga applicata solo in questi casi specifici.

3.1.1 Capoverso 1

Il singolo collaboratore può essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto per al massimo sette giorni nello spazio di quattro settimane. I servizi di picchetto possono essere ripartiti in modo regolare nelle settimane civili (giorni fissi). La possibilità di rendere più flessibile il servizio di picchetto e di ripartirlo su giorni fissi della settimana civile è accolta positivamente dalla maggior parte degli interpellati (AIPL, AI, AR, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SH, TG). A loro avviso ciò determina per i lavoratori una maggiore certezza a livello di pianificazione, in particolare rappresenta una facilitazione per i dipendenti a tempo parziale. BL fa notare che il servizio di picchetto comporta una certa tensione per il collaboratore, anche in assenza di interventi veri e propri.

3.1.2 Capoverso 2

Nelle aziende con al massimo quattro veterinari un lavoratore può essere di picchetto al massimo dieci giorni nello spazio di quattro settimane qualora, per via dell’ubicazione dell’azienda o della sua specializzazione tecnica, non sia disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto di cui al capoverso 1 (lett. a) e il numero di servizi di picchetto con intervento effettivo non superi i sette al mese nella media dell’anno civile (lett. b). FR e JU sottolineano che non deve essere compromessa la salute dei lavoratori. SH critica la regola secondo cui la media dei servizi di picchetto con intervento effettivo non deve superare i sette all’anno: si tratta di un lungo periodo di riferimento, per cui il numero di interventi effettuati a poca distanza l’uno dall’altro potrebbe anche essere molto elevato.

Ingresso

BS respinge la regolamentazione del picchetto per le piccole imprese per garantire la

protezione dei lavoratori.

Anche l’AIPL e BL sono contrari all’aumento da sette a dieci del numero di giorni di picchetto ammessi, perché ciò comporterebbe una minore protezione dei lavoratori. Se la disposizione dovesse comunque entrare in vigore, dovrebbe essere applicata solo in casi eccezionali. Anche GL, SH e TG concordano con il fatto che l’estensione del servizio di picchetto non può ripercuotersi negativamente sulla salute dei lavoratori.

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