Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/21: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro - Disposizioni speciali per studi veterinari e cliniche per animali (art. 21 OLL 2) · 10 pagine

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1 Situazione iniziale

Per gli studi veterinari (art. 18 OLL 2) e le cliniche per animali (art. 21 OLL 2) vigono disposizioni speciali che consentono, a determinate condizioni, di derogare alle prescrizioni legali in materia di durata del lavoro e del riposo. In base al diritto vigente i lavoratori che curano e assistono gli animali nelle cliniche per animali o che garantiscono il servizio di pronto soccorso negli studi veterinari possono prestare lavoro notturno e domenicale senza obbligo d’autorizzazione. Non esistono invece disposizioni speciali concernenti il servizio di picchetto, a cui si applica perciò la regola generale di cui all’articolo 14 OLL 1.

Se nelle cliniche per animali si curano e assistono anche animali malati, bisognosi di cure o vittime di incidenti, si applica per analogia l’articolo 21 OLL 2 e i lavoratori possono essere impiegati di notte e la domenica senza autorizzazione. In questi casi gli studi veterinari sono equiparati alle cliniche per animali.

Nella primavera del 2016 la SECO ha ricevuto due richieste di adeguamento delle disposizioni legali: la mozione Fässler (16.3160) incarica il Consiglio federale di escludere gli studi veterinari e i medici veterinari dal campo d’applicazione della LL o di adeguare il diritto vigente, vale a dire di aumentare il numero degli interventi di picchetto ammessi al mese. Il motivo indicato è la difficoltà per gli studi veterinari di piccole dimensioni e per quelli collocati nelle zone rurali di rispettare il diritto in vigore, nonostante la disposizione derogatoria prevista all’articolo 14 capoverso 3 OLL 1. Il CF ha prospettato una soluzione al riguardo.

Anche la Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri (SVS) si è rivolta alla SECO chiedendo una nuova soluzione di facile attuazione per il servizio di picchetto. La SVS fa notare che il numero degli studi veterinari si è in realtà ridotto e che i giovani veterinari desiderano sempre più lavorare a tempo parziale e alle dipendenze di qualcuno. Di conseguenza, a suo avviso si dovrebbe abolire il periodo di interruzione di due settimane tra un servizio di picchetto e l’altro e aumentare il numero degli interventi di picchetto ammessi. Aggiunge inoltre che dopo le notti di picchetto non è possibile rispettare la durata del riposo prevista dalla legge, perché i dossier dei casi trattati vengono trasmessi la mattina, subito dopo la notte di servizio, pertanto si dovrebbe consentire una riduzione della durata del riposo giornaliero.

2 Pareri pervenuti

Nell’ambito della procedura di consultazione sono pervenuti 37 pareri: 25 da parte di Cantoni e 12 da parte di organizzazioni, associazioni, società e altre cerchie interessate1.

Per quanto riguarda i Cantoni, 16 sono favorevoli alla revisione (AG, AI, BE, FR, GE, JU, NE, OW, SG; SO, SZ, TI, VD, VS, ZG, ZH) e 9 ne approvano il principio (AR, BL, BS, GL, GR2, LU, NW, SH, TG). Alcuni hanno proposto qualche modifica redazionale.

La revisione è accolta positivamente dagli altri 12 partecipanti (AIPL, CP, ChiroSuisse, SVS, GTT, USC, USAM, USS, USI, PS, Travail.Suisse e Consiglio di Vetsuisse (UZH e ub)). Sono anche state proposte, per ragioni diverse, determinate modifiche. Il PS e l’USS hanno apprezzato in particolare il coinvolgimento delle parti sociali durante la procedura.

3 Osservazioni generali dei Cantoni

Tutti concordano sulla proposta di abolire le due settimane di pausa tra un servizio di picchetto e l’altro; in questo modo il servizio di picchetto può essere pianificato a cadenza regolare (per esempio ogni lunedì e martedì). Vi è unanimità anche sulla necessità di una disposizione

1 L’elenco dei partecipanti alla consultazione e delle abbreviazioni utilizzate è riportato nell’allegato.

2 Il Cantone GR rinvia al parere dell’AIPL. 601-17.2-00002 \ COO.2101.104.3.2605848 3/10