Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/21: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro - Disposizioni speciali per studi veterinari e cliniche per animali (art. 21 OLL 2) · 10 pagine
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L’interpretazione del criterio dei quattro veterinari solleva alcuni interrogativi. Alcuni partecipanti vorrebbero sapere se nel calcolo va incluso anche il titolare dello studio o solo i veterinari dipendenti (AIPL, AI, AR, BL, BS, FR, JU, LU, NW, VD). Altri auspicano una precisazione al riguardo (AIPL, AR, BS, LU, VD). AI ritiene che vadano contati solo i veterinari impiegati e che la disposizione debba essere adeguata in tal senso. JU è invece del parere che il titolare dello studio debba essere incluso nel calcolo. BL, FR, LU sostengono che vanno considerati soltanto i veterinari impiegati e che la disposizione deve essere modificata di conseguenza.
Alcuni partecipanti (AIPL, AR, BL, BS, FR, JU, LU, NE, NW, SH, VD, ZG) chiedono di chiarire che cosa si intende per lavoratore, se ad esempio anche gli stagisti o il personale amministrativo rientrano in questa categoria e possono pertanto prestare servizio di picchetto. Due Cantoni (AR, VD) auspicano una precisazione al riguardo. BS, GL, JU e ZG propongono di adeguare la disposizione in modo tale che solo i veterinari possano svolgere il servizio di picchetto. Secondo BL e AIPL, se la disposizione si riferisce solo ai veterinari, è necessario indicarlo chiaramente.
Lettera a:
AI e BS suggeriscono di stralciare la lettera a senza sostituirla; anche AI avanza questa proposta adducendo che la disposizione non è sufficientemente chiara e aggiunge che la SECO deve chiarire i termini suscettibili di interpretazione in modo che siano vincolanti per gli organi d’esecuzione. AI e BS ritengono che la normativa comporta un’ingiustificata disparità di trattamento tra gli studi veterinari rurali e quelli urbani legata esclusivamente alla posizione geografica. Secondo AI la lettera a introduce una restrizione inutile.
Alcuni partecipanti criticano l’uso di termini vaghi quali «ubicazione aziendale» e «specializzazione tecnica» (AR, BL, FR, GL, AIPL, JU, LU, NE, NW, SH, VD). Alcuni chiedono una precisazione, ad esempio nelle indicazioni della SECO o nel testo stesso dell’ordinanza (AIPL, AR, BL, FR, GL, LU, NE, NW) per evitare difficoltà a livello esecutivo.
In ambito veterinario è comune la specializzazione in animali di piccola o grande taglia. Gli studi veterinari per animali di grossa taglia si trovano per lo più nelle regioni rurali (per le mucche dell’agricoltura), mentre gli studi per animali di piccola taglia sono diffusi principalmente nelle città (per i gatti domestici). AIPL, BL, FR, JU, LU e NE constatano che in pratica tutti gli studi hanno una determinata specializzazione e potrebbero quindi appellarsi a questa disposizione. BL e AIPL respingono dunque la formulazione in questione. BL, FR, AIPL, LU sostengono che il testo dell’ordinanza deve indicare chiaramente quale tipo di studio veterinario viene inteso e che la disposizione si applica solo a casi eccezionali e propongono l’introduzione di una lettera c con la relativa definizione. JU suggerisce di riformulare il capoverso 2 in modo da evitare che gli studi veterinari (soprattutto quelli per gli animali di piccola taglia) decidano di non assumere il personale necessario per coprire il servizio di picchetto.
3.1.3 Capoverso 3
Considerando le condizioni specifiche del settore, la possibilità di ridurre a nove ore la durata del riposo giornaliero viene considerata necessaria dalla maggior parte dei partecipanti, ma non si deve trascurare la protezione dei lavoratori, dato che un minore riposo rappresenta un ulteriore fattore di affaticamento.
3.2 Art. 21 OLL 2: Studi veterinari e cliniche per animali
3.2.1 Capoverso 1
Agli studi veterinari e alle cliniche per animali nonché ai lavoratori in essi occupati per curare gli animali malati, bisognosi di cure o vittime di incidenti si applica l’articolo 4 OLL 2 per tutta
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