Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/23: Revisione parziale dell'ordinanza sulla promozione dello sport, dell'ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport e dell'ordinanza dell'UFSPO concernente «Gioventù e Sport» · 24 pagine
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Associazioni giovanili nella formazione dei quadri G+S
Una minoranza di Cantoni si dice contraria all’esclusione dal programma G+S delle associazioni giovanili con forte connotazione religiosa. Si chiede da più parti di procedere a un’eventuale esclusione delle organizzazioni giovanili con forte connotazione religiosa solo a partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge. Tutte le associazioni giovanili chiedono che sia abrogato l’articolo 12 capoverso 2bis della OPSpo.
Direzione della disciplina
La maggior parte dei Cantoni sono favorevoli all’abolizione della direzione di disciplina, ma ritengono necessario attribuire all’UFSPO sia lo sviluppo ulteriore delle disciplina G+S sia la coordinazione di un’offerta in termini di formazione e di perfezionamento rispondente alle esigenze.
Tre Cantoni si dichiarano contro un trasferimento dei compiti dei capidisciplina. Le federazioni sportive lo ritengono invece giustificato nei limiti in cui alle federazioni vengono messi a disposizione i mezzi finanziari per riprendere tali compiti.
Le organizzazioni giovanili sono contro una esternalizzazione dei compiti dei capidisciplina. Secondo loro continuano ad essere necessari presso l’UFSPO responsabili di disciplina con le dovute conoscenze specialistiche, che si impegnino a favore di uno scambio di esperienze e facciano evolvere la disciplina in collaborazione con le federazioni sportive.
Articoli promozionali
In quasi tutti i pareri espressi dai Cantoni si chiede di venire coinvolti nella produzione e nell’elaborazione degli articoli promozionali.
3.2 Prese di posizione in dettaglio
3.2.1 Cantoni
Promozione G+S delle giovani leve
Secondo AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, JU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, ZG, TG
e UR l‘UFSPO deve assicurare l’esistenza di chiare strutture nazionali e procedere alla definizione del concetto di talento sportivo e di criteri sovracantonali per l’ammissione alle scuole destinate agli sportivi. In particolare si ritiene che la definizione del termine «atleta di talento» e del carico di allenamento da svolgere, nonché l’indicazione di centri di prestazione nazionali e regionali costituiscano un presupposto essenziale per continuare a utilizzare strumenti di sostegno cantonali già ben rodati.
AG, AI, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, UR, ZG, ZH, e VD accolgono
favorevolmente il fatto che le attività di promozione dei giovani talenti svolte finora possano essere conteggiate in futuro nei gruppi di utenti 1,2,4 e 5. Contemporaneamente si chiede all’UFSPO di adeguare l’articolo 8 capoverso 1 let. a OPSpo in modo da consentire ora alle federazioni sportive regionali di annunciare le proprie attività di allenamento regolari nel gruppo di utenti 1.
FR rinvia innanzitutto alle proprie riserve riguardo alle risorse in seguito all’eliminazione del GU 7, dato che sempre più offerte sono amministrate negli altri GU.
TG non ritiene adatto allo scopo il fatto che le attuali attività di sostegno delle giovani leve possano essere conteggiate in futuro nei GU 1, 2, 4 e 5, in quando in tal modo la parte destinata al sostegno delle giovani leve verrà a mancare nel sostegno dello sport di base. Quest’ultimo deve invece continuare a essere sostenuto al livello attuale.
BE chiede di riesaminare le ordinanze per fare in modo che anche le federazioni sportive regionali possano annunciare nel GU 1 le loro attività di allenamento regolari.
SG apprezza la possibilità che le attuali attività di promozione delle giovani leve in futuro possano essere conteggiate nei GU 1, 2, 4 e 5.