Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 40 pagine

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grazie al finanziamento continuo per mezzo del FOSTRA, in caso di inoltro successivo viene meno il rischio di non avere più mezzi a disposizione. Anche il Cantone SG menziona nel suo parere il fatto che l’introduzione dei termini d’attuazione obblighi gli agglomerati a inserire nei programmi soltanto provvedimenti pronti per la realizzazione.

Il Cantone VD osserva che il termine imposto nell’articolo 23a si dimostra adeguato a ottimizzare gli sforzi profusi dalle autorità responsabili per i provvedimenti infrastrutturali. La prospettiva di perdere il cofinanziamento della Confederazione in caso di mancato rispetto del termine di attuazione deve contribuire a meglio priorizzare i provvedimenti, a seconda del loro reale stato di avanzamento.

La SVI spiega che il termine di quattro anni appare giustificato, sia per i provvedimenti importanti (per i quali deve esserci un progetto preliminare già alla presentazione di un programma d’agglomerato alla Confederazione) sia per quelli meno importanti.

L’Agglomeration Freiburg osserva che il termine di esecuzione di quattro anni concernente l’attuazione di provvedimenti che beneficiano di un cofinanziamento dalla Confederazione introduce una prassi molto più restrittiva di quella precedente. Questo cambiamento di sistema influisce notevolmente sulla progettazione e il finanziamento dei programmi d’agglomerato e avrebbe dovuto essere comunicato più chiaramente dall’inizio della progettazione dei programmi di 3ª generazione. Il fatto che i lavori di costruzione debbano obbligatoriamente iniziare prima della scadenza del termine previsto appare particolarmente problematico quando la loro pianificazione ha luogo alla fine di un periodo di realizzazione. Nonostante sia prevista una sospensione del termine in caso di ricorso, occorre constatare che anche il minimo ritardo nella pianificazione potrebbe comportare la perdita della sovvenzione.

Il Cantone BL presume che i termini di cui all’articolo 23a si riferiscano alle generazioni future di programmi d’agglomerato e che quelli per la 1ª e la 2ª generazione si basino sul momento del rendiconto del fondo infrastrutturale. Il Cantone SO auspica che il termine di attuazione non venga applicato ai programmi di 1ª e 2ª generazione. Il Cantone GE chiede di precisare nell’ordinanza che il termine di esecuzione riguarda soltanto i provvedimenti dei programmi d’agglomerato della 3ª generazione escludendo un’applicazione retroattiva per quelli di 1ª e2ª generazione. L’UTP chiede che le nuove condizioni siano applicate esclusivamente ai programmi d’agglomerato di 3ª generazione senza effetti retroattivi per quelli di 1ª e 2ª generazione. L’ATA propone che il termine di attuazione sia applicato a partire dai programmi d’agglomerato della 3ª generazione, onde evitare contraddizioni con le norme previgenti.

Il Cantone VD, avendo preso atto che, come spiegato nel rapporto esplicativo, il termine di esecuzione non è applicabile ai provvedimenti dei programmi d’agglomerato di 1ª e 2ª generazione, rimanendo questi legati alla Confederazione dalle convenzioni sulle prestazioni già firmate, ritiene opportuno menzionarlo esplicitamente nell’articolo 23a OUMin.

Il GLCT e il Cantone GE si chiedono quale sia il destino dei provvedimenti dei programmi d’agglomerato di 1ª e 2ª generazione basati sulla legge sul fondo infrastrutturale e i cui termini decorrono fino al 2027 se questa legge sarà abrogata a gennaio 2018.

La DCPA e i Cantoni AG, GR, LU e OW ritengono necessario inserire una nuova disposizione, secondo la quale i nuovi termini per le generazioni di programmi d’agglomerato già avviate inizino a decorrere nel 2019 e si concludano di norma nel 2027 in considerazione del fatto che i programmi della 3ª generazione sono già stati inoltrati l’anno scorso e che quindi occorre stabilire un termine transitorio per le prime tre generazioni. Il Cantone BS è dello stesso avviso e propone l’inserimento della seguente disposizione: «Per le generazioni di programmi d’agglomerato già lanciate i nuovi termini inizieranno a decorrere nel 2018 e si concluderanno di norma nel 2024». Secondo il Cantone SZ i nuovi termini per le generazioni già lanciate devono decorrere dal 2019 (tre mesi dopo il probabile decreto federale) e concludersi di norma nel 2024. I Cantoni GR e SH chiedono di fissare al 2027 (scadenza prevista dal fondo infrastrutturale) il termine di esecuzione per i programmi d’agglomerato di 1ª e 2ª generazione.

Considerato che i programmi d’agglomerato della 3ª generazione sono già stati inoltrati l’anno scorso, il Cantone BE ritiene opportuno introdurre una disposizione transitoria e rinviare l’entrata in vigore dei termini alla 4ª generazione.

Chablais Agglo è del parere che il termine non debba essere applicato a provvedimenti dei programmi d’agglomerato della 3ª generazione pianificati senza essere a conoscenza di quest’obbligo. Nonostante sia stata data la priorità al programma A3 assicurandosi che i provvedimenti di priorità A abbiano un