Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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meno di averi di libero passaggio ed eventualmente presso quali istituti. In alcuni casi, gli assicurati devono anche confermare le indicazioni fornite con la propria firma. Se gli assicurati non comunicano i loro averi di libero passaggio, vi possono essere conseguenze negative per la loro previdenza: all’insorgere di un caso di previdenza (vecchiaia, morte o invalidità), le prestazioni degli istituti di previdenza potrebbero essere più basse del dovuto. Vanno inoltre menzionate le ripercussioni fiscali: in caso di riscatti presso istituti di previdenza, su richiesta dell’autorità fiscale i contribuenti sono tenuti a fornire informazioni su eventuali averi di libero passaggio esistenti. Se non lo fanno, vanno incontro a sanzioni fiscali generali (in particolare ricuperi d’imposta e multe). L’obbligo d’annuncio degli assicurati presenta alcuni parallelismi con l’obbligo di dichiarazione dei contribuenti nella procedura di tassazione: in entrambi i casi, il mandato legale dovrebbe essere attuato in collaborazione con gli interessati (assicurati e istituti di previdenza, da un lato, contribuenti e autorità di tassazione, dall’altro).

3.2.2 Raccomandazione del Controllo federale delle finanze

Il CDF raccomanda35 di vagliare l’adozione di misure tali da garantire che tutti gli averi di libero passaggio vengano trasferiti al nuovo istituto di previdenza conformemente al regolamento. A tal fine andrà considerato il nuovo articolo 24a LFLP, entrato in vigore il 1° gennaio 2017 nel quadro delle modifiche relative al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Secondo questa disposizione, gli istituti di libero passaggio sono anch’essi tenuti ad annunciare entro la fine di gennaio di ogni anno all’Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone di cui gestivano l’avere nel dicembre dell’anno precedente. Essi non devono però comunicare l’importo degli averi annunciati. Con questa disposizione l’Ufficio centrale del 2° pilastro ha una base per poter mettere a disposizione degli istituti di previdenza, al momento dell’entrata degli assicurati, informazioni su eventuali conti di libero passaggio. La presente modifica di legge offre quindi per principio una possibilità per ridefinire l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 4 capoverso 2bis LFLP.

Il nuovo obbligo legale degli istituti di previdenza andrebbe a integrare l’obbligo di comunicazione degli assicurati secondo l’articolo 4 capoverso 2bis LFLP e garantirebbe che in linea di massima tutti gli averi di libero passaggio degli assicurati siano noti agli istituti di previdenza e possano essere trasferiti loro.

3.2.3 Parere del Consiglio federale

Le condizioni di base create con il nuovo articolo 24a LFLP consentono di ottimizzare il sistema del trasferimento delle prestazioni di libero passaggio agli istituti di previdenza. La raccomandazione del CDF potrebbe essere attuata facendo in modo che gli istituti di previdenza acquisiscano direttamente dall’Ufficio centrale del

35 Cfr. CDF, Freizügigkeitseinrichtungen in der beruflichen Vorsorge; Evaluation der Vorteile und Risiken für die Versicherten und den Bund (in tedesco, con riassunto in italiano), Berna 2016, pag. 59 (raccomandazione n. 2)