Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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formulate non sarebbero indicate per risolvere i problemi rilevati. Il Consiglio federale condivide questa valutazione, per i motivi esposti di seguito.

Innanzitutto è fuori discussione che la vigilanza materiale sull’UCC (unità Finanze e registri centrali), sulle casse di compensazione della Confederazione e sull’UAIE è esclusivamente di competenza dell’UFAS. L’AFF esercita la vigilanza gerarchica. Le strutture non sono pertanto molto differenti da quelle delle casse di compensazione cantonali o delle casse di compensazioni professionali. Per queste ultime, la vigilanza gerarchica è esercitata da una commissione di vigilanza cantonale o dal comitato direttivo della cassa.

Ovviamente non è escluso che in singoli casi i due uffici possano giungere a valutazioni diverse, ma questo può accadere anche tra l’UFAS in qualità di autorità di vigilanza e una commissione di vigilanza o il comitato direttivo di una cassa. Se le divergenze sono rilevanti, a livello federale è relativamente semplice rivolgersi all’autorità superiore per risolvere la controversia. Inoltre, la procedura amministrativa usuale nell’AVS vale anche per gli organi esecutivi della Confederazione. L’UFAS ha pertanto la possibilità di ordinare a una cassa di compensazione della Confederazione o all’UAIE di emanare una decisione che si applichi anche alla Confederazione in qualità di datore di lavoro.

In secondo luogo, tra i compiti dell’UCC (nello specifico, l’unità Finanze e registri centrali) e quelli dell’Ufficio di gestione dei fondi di compensazione non vi sono praticamente punti in comune. Mentre l’UCC (unità Finanze e registri centrali) è responsabile per tutte le attività esecutive del 1° pilastro da svolgere a livello centralizzato, il compito dell’Ufficio di gestione dei fondi di compensazione è di investire il patrimonio di questi ultimi in modo sicuro e alle condizioni di mercato, in funzione del profilo di rischio di ciascun fondo. Solo nell’ambito della contabilità vi è una sovrapposizione tra l’attività dell’UCC e quella dell’Ufficio di gestione dei fondi.

Il CDF motiva sostanzialmente la sua raccomandazione di fondere le due unità amministrative con il fatto che questa sovrapposizione comporta difficoltà a livello della contabilità e che il consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione deve assumere la responsabilità per un conto annuale sul quale non ha il pieno controllo. Con la prevista legge sui fondi di compensazione, che comporterà la costituzione dell’istituto compenswiss, il problema della sovrapposizione verrà risolto, in quanto le responsabilità in materia di contabilità verranno attribuite in maniera inequivocabile30.

Il Consiglio federale non propone dunque di riorganizzare completamente le strutture esistenti secondo le raccomandazioni del CDF, ma soltanto di ottimizzare l’attuale sistema. Una riorganizzazione fondamentale si giustificherebbe infatti solo in presenza di gravi carenze. Inoltre gli oneri supplementari derivanti dalla riorganizzazione non dovrebbero essere sproporzionati rispetto al valore aggiunto da essa prodotto. Secondo il Consiglio federale né l’una né l’altra condizione sono adempiute:

– per quanto riguarda le competenze dell’UCC e dei fondi di compensazione, la legge sui fondi di compensazione apporterà i necessari chiarimenti;

30 Cfr. art. 14 del disegno della legge sui fondi di compensazione (FF 2016 297).