Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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LPP33, dato che quest’ultimo è tenuto a garantire le prestazioni. Vi sono casi in cui effettivi di beneficiari di rendita finanziati in misura insufficiente vengono appositamente ripresi da istituti di previdenza prevalentemente specializzati in tali operazioni, che esigono spese di amministrazione e di amministrazione del patrimonio elevate, riducendo così il substrato già insufficiente per la copertura degli impegni previdenziali di queste casse. In definitiva, tali acquisizioni vanno a scapito degli assicurati del 2° pilastro e vanno dunque evitate.
3.2 Raccomandazione del Controllo federale delle finanze sul trasferimento delle prestazioni di libero passaggio agli istituti di previdenza
3.2.1 Contesto
Secondo l’articolo 4 capoverso 2bis della legge del 17 dicembre 199334 sul libero passaggio (LFLP), gli istituti di libero passaggio devono versare il capitale di previdenza al nuovo istituto di previdenza dell’assicurato. Conformemente a questa disposizione, l’assicurato è tenuto a comunicare al nuovo istituto di previdenza i conti e le polizze di libero passaggio di cui è titolare al momento dell’entrata e all’istituto di libero passaggio il nuovo rapporto di previdenza. Per diversi motivi, però, questa comunicazione non avviene sempre. Se un assicurato omette di procedere alla comunicazione, tuttavia, non viola necessariamente la legge: determinati averi possono ad esempio rimanere presso gli istituti di libero passaggio, poiché in caso di trasferimento della loro integralità presso l’istituto di previdenza si supererebbero le prestazioni previdenziali massime previste dal medesimo. Di conseguenza, in tal caso la parte eccedente che non può essere trasferita all’istituto di previdenza resta presso l’istituto di libero passaggio senza violare la legge. Gli istituti di previdenza non sono tenuti ad accettare l’intera prestazione di libero passaggio (art. 13 LFLP). Inoltre, una parte degli assicurati non è consapevole di dover comunicare i propri averi di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza nel momento in cui vi entra. Questi assicurati omettono di trasferire la prestazione di libero passaggio in quanto non sono abbastanza informati, non sono a conoscenza dell’obbligo legale o hanno dimenticato di ordinare il versamento. Vi è invece un’altra parte degli assicurati che omette intenzionalmente la comunicazione degli averi di libero passaggio e non li versa al nuovo istituto di previdenza. Questi assicurati cercano così di ottenere vantaggi fiscali o di evitare rischi e svantaggi che potrebbero derivare da eventuali difficoltà finanziarie del loro istituto di previdenza.
Conformemente all’articolo 4 capoverso 2bis LFLP, questo sistema di trasferimento degli averi si basa sulla comunicazione dell’assicurato. In mancanza di essa, l’istituto di libero passaggio non può trasferire gli averi all’istituto di previdenza. Nella prassi, pertanto, quasi tutti gli istituti di previdenza chiedono esplicitamente agli assicurati, mediante un modulo al momento della loro entrata, se dispongano o
33 Cfr. il parere del Consiglio federale del 6 dicembre 2013 sulla mozione Rossini 13.3753 «LPP e casse di pensionati. Prevenire gli effetti perversi», del 19 settembre 2013.
34 RS 831.42